Art. 30 
 
                    Contributo per lo svolgimento 
                      della prova attitudinale 
 
  1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente  allo
Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo  svolgimento
della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di
un altro Stato membro dell'Unione  europea,  dello  Spazio  economico
europeo  o  della  Svizzera  interessati  al   riconoscimento   della
qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti,  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  al
versamento di un contributo alle spese di  espletamento  della  prova
attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00. 
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica  anche  ai
soggetti che hanno conseguito la  qualifica  professionale  di  guida
turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   9
          novembre 2007, n. 261. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25,  rubricato
          «Disposizioni finanziarie»: 
                «1.  Gli   eventuali   oneri   aggiuntivi   derivanti
          dall'attuazione delle misure  previste  dagli  articoli  da
          5-bis a 5-sexies, nonche' dagli articoli 11  e  23  sono  a
          carico dell'interessato sulla base del costo effettivo  del
          servizio, secondo modalita' da stabilire  con  decreto  del
          Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.».