Art. 30
Contributo per lo svolgimento
della prova attitudinale
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento
della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di
un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico
europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della
qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al
versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova
attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida
turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.
Note all'art. 30:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, rubricato
«Disposizioni finanziarie»:
«1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da
5-bis a 5-sexies, nonche' dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».