Art. 40 
 
                             Attuazione 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per  la  cybersicurezza
nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di
cui all'articolo 12 e previo parere  del  Comitato  interministeriale
per la cybersicurezza, di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109: 
    a) sono definiti i criteri per l'applicazione della  clausola  di
salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4; 
    b) sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita'  di  cui
all'articolo 34, comma 10; 
    c) sono individuate le modalita' di applicazione, nell'ambito del
procedimento   sanzionatorio,   degli   strumenti   deflattivi    del
contenzioso di cui all'articolo 38, comma 15. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per  la  cybersicurezza
nazionale, d'intesa con le  Autorita'  di  settore  NIS  interessate,
sentito il Tavolo per l'attuazione  della  disciplina  NIS  e  previo
parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza: 
    a) possono essere stabiliti ulteriori criteri di  identificazione
delle tipologie di soggetto di cui agli  allegati  I  e  II,  nonche'
delle ulteriori tipologie di soggetto di cui all'articolo 3; 
    b) possono essere individuate ulteriori  categorie  di  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, a cui si  applica
il presente decreto; 
    c) sono stabilite le modalita' di raccordo  e  di  collaborazione
tra l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  e  le  Autorita'  di
settore NIS ai fini del presente decreto. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per  la  cybersicurezza
nazionale, d'intesa con le Amministrazioni  interessate,  sentito  il
Tavolo per l'attuazione  della  disciplina  NIS,  previo  parere  del
Comitato interministeriale per la cybersicurezza, sono stabilite, ove
necessario,  le  modalita'  di  raccordo  e  collaborazione  di   cui
all'articolo 14. 
  4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, su proposta delle Autorita' di  settore  NIS  interessate,
sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS: 
    a) sono individuati, ove  necessario,  i  soggetti  ai  quali  si
applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4; 
    b) sono individuati i soggetti ai quali si  applica  il  presente
decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9. 
  5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS: 
    a) ai sensi degli articoli 3  e  6,  e'  stabilito  l'elenco  dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all'articolo  7,
comma 2; 
    b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i  procedimenti
di utilizzo e accesso di cui all'articolo 7, comma  6,  le  eventuali
ulteriori informazioni che i soggetti devono  fornire  ai  sensi  dei
commi 1 e 4 del medesimo articolo, nonche' i termini, le modalita'  e
i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo
5, comma 3; 
    c)   possono   essere   definiti   ulteriori   disposizioni   per
l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo  per  l'attuazione
della disciplina NIS di cui all'articolo 12; 
    d) e' adottata, d'intesa con il  Ministero  della  giustizia,  la
politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di
cui all'articolo 16, comma 4; 
    e) possono essere imposte condizioni per le informazioni messe  a
disposizione dalle  autorita'  competenti  e  dal  CSIRT  Italia  nel
contesto degli  accordi  di  condivisione  delle  informazioni  sulla
sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 3; 
    f) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti essenziali e  i
soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS
la  loro  partecipazione   agli   accordi   di   condivisione   delle
informazioni sulla sicurezza  informatica  di  cui  all'articolo  17,
comma 4; 
    g) possono essere designati gli esperti di sicurezza  informatica
di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' individuate, se  necessario,
le modalita' per l'esecuzione della revisione  tra  pari  di  cui  al
medesimo articolo 21; 
    h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti TIC, servizi TIC  e
processi TIC certificati di cui all'articolo 27, definendo i relativi
termini, criteri e modalita'; 
    i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche' le  modalita'
e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione  e  categorizzazione
delle attivita' e dei  servizi,  a  valenza  multisettoriale  e,  ove
opportuno, settoriale, di cui all'articolo 30; 
    l) sono stabiliti obblighi proporzionati e  graduali,  a  valenza
multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 31,
le modalita' di applicazione dei medesimi obblighi per i soggetti che
svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e per i soggetti di
cui all'articolo 32, commi 1 e 2; 
    m) sono stabiliti i criteri per  la  determinazione  dell'importo
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2. 
  6. Sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione: 
    a) i decreti di cui al comma 3; 
    b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5,
lettera a); 
    c) atti, documenti, e informazioni relativi o comunque  collegati
alle notifiche degli incidenti o la cui divulgazione o il cui accesso
possono comunque arrecare un  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico. 
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adottati: 
    a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al
comma 1, lettera a), e al comma 3; 
    b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettere b) e c). 
  8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottati: 
    a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al
comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, lettera c); 
    b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui al comma 5, lettere d), f) e l). 
  9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  adottate  le  determinazioni  dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettera i). 
  10. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
presente articolo sono aggiornati periodicamente  e,  comunque,  ogni
tre anni. 
  11. Le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale
di  cui  al  presente  articolo  sono  aggiornate  periodicamente  e,
comunque, ogni due anni. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della  citata  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.   4   (Comitato   interministeriale   per    la
          cybersicurezza). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  cybersicurezza  (CIC),  con  funzioni  di   consulenza,
          proposta  e  vigilanza   in   materia   di   politiche   di
          cybersicurezza. 
                2. Il Comitato: 
                  a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
          gli indirizzi  generali  da  perseguire  nel  quadro  delle
          politiche di cybersicurezza nazionale; 
                  b)  esercita  l'alta  sorveglianza  sull'attuazione
          della strategia nazionale di cybersicurezza; 
                  c) promuove l'adozione delle iniziative  necessarie
          per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
          e  internazionale,  tra  i  soggetti  istituzionali  e  gli
          operatori privati interessati alla cybersicurezza,  nonche'
          per la condivisione delle informazioni e per l'adozione  di
          migliori pratiche e di misure rivolte  all'obiettivo  della
          cybersicurezza e allo sviluppo industriale,  tecnologico  e
          scientifico in materia di cybersicurezza; 
                  d) esprime il parere sul bilancio preventivo e  sul
          bilancio  consuntivo  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
          della    cooperazione    internazionale,    dal    Ministro
          dell'interno, dal Ministro della  giustizia,  dal  Ministro
          della difesa, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal  Ministro  della
          transizione  ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca,  dal  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
                4.  Il  direttore  generale   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale svolge le funzioni  di  segretario
          del Comitato. 
                5. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   altre
          autorita' civili e militari di  cui,  di  volta  in  volta,
          ritenga necessaria la presenza in relazione alle  questioni
          da trattare. 
                6. Il  Comitato  svolge  altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite al Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della  legge
          3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge  perimetro  e  dai
          relativi  provvedimenti  attuativi,  fatta  eccezione   per
          quelle previste dall'articolo 5 del medesimo  decreto-legge
          perimetro.».