Art. 41 
 
                  Regime transitorio e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 18 ottobre 2024. 
  2. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, e' abrogato, a esclusione dell'articolo 7,  comma  8,  e
dell'articolo 8, comma 10, che sono abrogati dal 1° gennaio  2025.  I
capi IV  e  V  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  65  del  2018
continuano a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), fino alla data  di  adozione
dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 40, commi 1, 2, 3,  4
e 5, lettere a), b), e) e f). 
  3. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
    b) l'articolo 30, comma 26, e gli articoli 40 e 41 sono abrogati. 
  4. I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del  codice  di
cui al decreto legislativo n.  259  del  2003  continuano  a  trovare
applicazione, per quanto non in contrasto  con  la  legge  e  con  le
disposizioni  del   presente   decreto,   fino   all'adozione   delle
determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l). 
 
          Note all'art. 41: 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,
          abrogato, a decorrere dal  18  ottobre  2024  dal  presente
          decreto, reca: «Attuazione della direttiva  (UE)  2016/1148
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio  2016,
          recante misure per un livello comune elevato  di  sicurezza
          delle reti e dei sistemi informativi  nell'Unione»,  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 8,  e  8,
          comma 10, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal  presente
          decreto: 
                «Art. 7 (Autorita' nazionale competente  e  punto  di
          contatto unico). - 1. - 7. Omissis. 
                8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          1.300.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018,   si
          provvede ai sensi dell'articolo 22.» 
                «Art.  8  (Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica in caso di  incidente  -  CSIRT).  -  1.  -  9.
          Omissis. 
                10. Per le spese relative al funzionamento del  CSIRT
          Italia e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi
          dell'articolo 22.». 
              - I capi IV e  V  del  citato  decreto  legislativo  18
          maggio 2018,  n.  65  recano,  rispettivamente,  «Sicurezza
          della rete e dei sistemi  informativi  degli  operatori  di
          servizi essenziali» e «Sicurezza della rete e  dei  sistemi
          informativi dei fornitori di servizi digitali». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo,  2,  comma  1,
          lettera h), dell'articolo 30, comma 26, e degli articoli 40
          e 41 del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          (Codice delle comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale  il  15  settembre  2003,  abrogati  dal
          presente provvedimento: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) - g). Omissis. 
                  h)   apparecchiature   terminali:   apparecchiature
          terminali quali definite  all'articolo  1,  comma  1),  del
          decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198; 
                  i) - dddd). Omissis.». 
                «Articolo 30 (Sanzioni). - 1.- 25. Omissis. 
                26.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,
          l'inosservanza delle disposizioni in materia  di  sicurezza
          informatica e'  punita,  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria: 
                  a)  da  euro   250.000   a   euro   1.500.000   per
          l'inosservanza   delle   misure   di   sicurezza   di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera a); 
                  b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
          comunicazione  di  ogni  incidente  significativo  di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera b); 
                  c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la  mancata
          fornitura delle informazioni  necessarie  per  valutare  la
          sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a). 
                27. - 27-quinquies. Omissis.». 
                «Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi).  -  1.
          L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto  di  rispettiva
          competenza  e  tenuto  conto  delle   misure   tecniche   e
          organizzative che possono essere adottate dalla Commissione
          europea, ai sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  5,  della
          direttiva (UE) 2018/1972, individua: 
                  a)  adeguate  e  proporzionate  misure  di   natura
          tecnica  e  organizzativa  per  gestire  i  rischi  per  la
          sicurezza  delle  reti  e  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello
          di sicurezza adeguato al rischio  esistente,  tenuto  conto
          delle attuali  conoscenze  in  materia.  Tali  misure,  che
          possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche  di
          crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare
          le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e  gli
          altri  servizi,  degli  incidenti   che   pregiudicano   la
          sicurezza; 
                  b) i casi in cui gli incidenti di  sicurezza  siano
          da  considerarsi  significativi  ai   fini   del   corretto
          funzionamento delle reti o dei servizi. 
                2. Nella determinazione dei casi di cui al  comma  1,
          lettera b), l'Agenzia considera i  seguenti  parametri,  se
          disponibili: 
                  a) il numero di utenti  interessati  dall'incidente
          di sicurezza; 
                  b) la durata dell'incidente di sicurezza; 
                  c) la diffusione geografica della zona  interessata
          dall'incidente di sicurezza; 
                  d) la misura in cui  e'  colpito  il  funzionamento
          della rete o del servizio; 
                  e)  la  portata  dell'incidenza   sulle   attivita'
          economiche e sociali. 
                3.  Le  imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico: 
                  a) adottano le misure individuate  dall'Agenzia  di
          cui al comma 1, lettera a); 
                  b) comunicano all'Agenzia e  al  Computer  Security
          Incident  Response  Team  (CSIRT),   istituito   ai   sensi
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.
          65,  ogni  significativo  incidente  di  sicurezza  secondo
          quanto previsto dal comma 1, lettera b). 
                4. L'Agenzia puo' informare  il  pubblico  o  imporre
          all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della
          notizia dell'incidente di sicurezza  di  cui  al  comma  1,
          lettera b),  sia  nell'interesse  pubblico.  Se  del  caso,
          l'Agenzia informa le Autorita' competenti degli altri Stati
          membri e l'Agenzia dell'Unione  europea  per  la  sicurezza
          delle reti e dell'informazione (ENISA). 
                5. L'Agenzia, anche avvalendosi del  CSIRT,  provvede
          direttamente o per il  tramite  dei  fornitori  di  reti  e
          servizi  di  comunicazione  elettronica  ad  informare  gli
          utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e
          significativa  di  incidenti  di  sicurezza,   riguardo   a
          eventuali  misure  di  protezione  o  rimedi  cui   possono
          ricorrere. 
                6. L'Agenzia trasmette  ogni  anno  alla  Commissione
          europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la  sicurezza
          delle reti  e  dell'informazione  una  relazione  sintetica
          delle  notifiche   ricevute   e   delle   azioni   adottate
          conformemente al presente articolo. 
                7.  L'Agenzia,  nelle  tematiche  di  cybersicurezza,
          fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge  attribuisce
          specifiche competenze ad altre  amministrazioni,  collabora
          con le autorita' competenti degli altri Stati membri e  con
          i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea
          al fine di definire procedure e norme che  garantiscano  la
          sicurezza dei servizi. 
                8. In caso di notifica di incidente di sicurezza  che
          determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia
          fornisce, senza ritardo, al Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  le  informazioni  utili  ai  fini  di  cui
          all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.». 
                «Art. 41 (Attuazione e controllo).  -  1.  Le  misure
          adottate ai fini dell'attuazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo   40   sono   approvate   con   provvedimento
          dell'Agenzia. 
                2. I fornitori di  reti  pubbliche  di  comunicazione
          elettronica o  di  servizi  di  comunicazioni  elettroniche
          accessibili al pubblico adottano le  istruzioni  vincolanti
          eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento
          alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente  di
          sicurezza o per evitare che si verifichi nel  caso  in  cui
          sia stata individuata una minaccia significativa. 
                3. Ai fini del controllo del  rispetto  dell'articolo
          40  le   imprese   che   forniscono   reti   pubbliche   di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico sono tenute a: 
                  a) fornire all'Agenzia le  informazioni  necessarie
          per valutare la  sicurezza  delle  loro  reti  e  dei  loro
          servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche
          di sicurezza; 
                  b) sottostare a verifiche di  sicurezza  effettuate
          dall'Agenzia o da  un  organismo  qualificato  indipendente
          designato  dalla  medesima  Agenzia.  L'impresa  si  assume
          l'onere finanziario della verifica. 
                4. L'Agenzia ha la facolta' di  indagare  i  casi  di
          mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla  sicurezza
          delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche  di
          comunicazione elettronica o  di  servizi  di  comunicazioni
          elettroniche accessibili  al  pubblico  che  indirizzano  o
          raccolgono traffico  per  servizi  offerti  sul  territorio
          nazionale sono tenuti a fornire le informazioni  e  i  dati
          necessari alle indagini. 
                5. L'Agenzia, se del caso, consulta  l'Autorita',  le
          Autorita'  di  contrasto  nazionali,  il  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, e coopera con esse. 
                6. Nel caso in cui  l'Agenzia  riscontri  il  mancato
          rispetto del presente articolo e  dell'articolo  40  ovvero
          delle disposizioni attuative previste dai commi 1  e  2  da
          parte  delle  imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico, si applicano le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 30, commi da 2 a 21.».