Art. 42 
 
                     Fase di prima applicazione 
 
  1. In fase di prima applicazione: 
    a) ai  sensi  dell'articolo  7,  entro  il  17  gennaio  2025,  i
fornitori di servizi di sistema dei nomi di  dominio,  i  gestori  di
registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi
di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud
computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti  di
distribuzione dei  contenuti,  i  fornitori  di  servizi  gestiti,  i
fornitori di servizi di sicurezza gestiti,  nonche'  i  fornitori  di
mercati online, di motori di  ricerca  online  e  di  piattaforme  di
servizi di social network che rientrano nell'ambito  di  applicazione
del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui
all'articolo 7, comma 1; 
    b) sino al 31 dicembre 2025, il  Tavolo  per  l'attuazione  della
disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce  almeno  una  volta
ogni sessanta giorni; 
    c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per  l'adempimento  degli
obblighi di cui  all'articolo  25  e'  fissato  in  nove  mesi  dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere
a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi  di  cui  agli
articoli 23, 24 e 29 e'  fissato  in  diciotto  mesi  dalla  medesima
comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale
competente NIS puo' stabilire modalita'  e  specifiche  di  base  per
assicurare la conformita' dei  soggetti  essenziali  e  dei  soggetti
importanti. 
  2. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a  partire
dal 1° gennaio 2026. 
  3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i  soggetti  essenziali  e  i
soggetti importanti possono  registrarsi  a  partire  dalla  data  di
pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.