Art. 42
Fase di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione:
a) ai sensi dell'articolo 7, entro il 17 gennaio 2025, i
fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di
registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi
di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud
computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di
distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i
fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di
mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di
servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione
del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui
all'articolo 7, comma 1;
b) sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della
disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce almeno una volta
ogni sessanta giorni;
c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 25 e' fissato in nove mesi dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere
a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 23, 24 e 29 e' fissato in diciotto mesi dalla medesima
comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale
competente NIS puo' stabilire modalita' e specifiche di base per
assicurare la conformita' dei soggetti essenziali e dei soggetti
importanti.
2. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a partire
dal 1° gennaio 2026.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i soggetti essenziali e i
soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di
pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.