Art. 43 
 
                         Modifiche normative 
 
  1. Al fine di assicurarne la coerenza con l'architettura  nazionale
di cybersicurezza e con i compiti dell'Agenzia per la  cybersicurezza
nazionale, al decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d)  decreto  legislativo  NIS,  il  decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972  e  che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148;»; 
      2) alla lettera e), le parole: «di  cui  all'articolo  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9»; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: 
          «d) e'  Autorita'  nazionale  competente  NIS  e  Punto  di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed  e),
del  decreto  legislativo  NIS,  a   tutela   dell'unita'   giuridica
dell'ordinamento; 
          d-bis) e'  Autorita'  nazionale  di  gestione  delle  crisi
informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo NIS; 
          d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;»; 
        1.2) alla  lettera  n),  le  parole:  «CSIRT  Italia  di  cui
all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti «CSIRT Italia  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i)»; 
        1.3) alla lettera n-bis), le parole: «di cui all'articolo  3,
comma 1, lettere g) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti
essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo NIS»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    c) l'articolo 15 e' abrogato. 
  2. Per assicurare la coerenza con gli obblighi di cui al capo IV  e
con  le  disposizioni  di  cui  al  capo  V  del  presente   decreto,
all'articolo  1  del  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre  2019,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' abrogato; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. La notifica d'incidente ai sensi del comma 3,  lettera  a),
effettuata dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica che rientrano nell'ambito  di  applicazione  del  decreto
legislativo di recepimento della  direttiva  (UE)  2022/2555  assolve
agli obblighi in materia di notifica di incidente di cui all'articolo
25 del decreto legislativo medesimo.»; 
    c) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
      «8-bis.  Ai  soggetti  inclusi  nel  perimetro   di   sicurezza
nazionale  cibernetica  che  non  sono  individuati   come   soggetti
essenziali o importanti ai sensi degli articoli 3  e  6  del  decreto
legislativo  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2022/2555,   si
applicano gli obblighi di cui al capo IV e le attivita'  ispettive  e
sanzionatorie di cui al capo V previste per i soggetti essenziali  ai
sensi del medesimo  decreto  legislativo,  limitatamente  ai  sistemi
informativi e di rete diversi da quelli  inseriti  nell'elenco  delle
reti, dei sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.  L'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, sentito il tavolo  interministeriale
per l'attuazione del perimetro di  sicurezza  nazionale  cibernetica,
stabilisce con propria determina  termini,  modalita',  specifiche  e
tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui  al  presente
comma.»; 
    d) il comma 17 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per il testo dell'art. 1, del decreto legge 14 giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.7,   del   citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 7. Funzioni dell'Agenzia per  la  cybersicurezza
          nazionale 
              1. L'agenzia: 
              (Omissis). 
              d) e' Autorita' nazionale competente  NIS  e  Punto  di
          contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
          d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
          giuridica dell'ordinamento; 
              d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione  delle  crisi
          informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del
          decreto legislativo NIS; 
              d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,  di
          cui  all'articolo  2,  comma1,  lettera  i),  del   decreto
          legislativo NIS»; 
              (Omissis). 
              n)  sviluppa  capacita'   nazionali   di   prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia, di cui  all'articolo  2,  comma1,  lettera  i)  del
          decreto legislativo NIS. A tale fine,  promuove  iniziative
          di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
          capacita'; 
              n-bis) nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al  primo
          periodo della lettera n),  svolge  ogni  attivita'  diretta
          all'analisi  e  al  supporto  per  il  contenimento  e   il
          ripristino dell'operativita' dei sistemi  compromessi,  con
          la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
          subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o   attacchi
          informatici. La mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  valutata  ai  fini   dell'applicazione   delle
          sanzioni previste dall'articolo  1,  commi  10  e  14,  del
          decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2-bis, del  medesimo  decreto-legge  perimetro,  i
          soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'art.
          6 del decreto legislativo NIS e  di  cui  all'articolo  40,
          comma   3,   alinea,   del codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259; restano esclusi gli  organi  dello  Stato  preposti
          alla prevenzione, all'accertamento e alla  repressione  dei
          reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          alla difesa e sicurezza militare dello Stato,  nonche'  gli
          organismi  di  informazione  per  la   sicurezza   di   cui
          agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              (Omissis). 
              1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma    1.Per    la     partecipazione     al     Comitato
          tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di  presenza,
          compensi o rimborsi di spese. 
              2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,    il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
              3. (Abrogato). 
              4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'
          trasferito presso l'Agenzia. 
              5. Nel rispetto delle competenze  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.» 
              - L'articolo 15, del  citato  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, come abrogato dal  presente  decreto,  recava:
          «Art. 15. (Modificazioni al decreto legislativo NIS)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. - 3. (Omissis). 
                3-bis. (abrogato). 
                4. - 7. (Omissis). 
                8. La notifica d'incidente  ai  sensi  del  comma  3,
          lettera a), effettuata dai soggetti inclusi  nel  perimetro
          di   sicurezza   nazionale   cibernetica   che    rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  decreto  legislativo  di
          recepimento della direttiva  (UE)  2022/2555  assolve  agli
          obblighi  in  materia  di  notifica  di  incidente  di  cui
          all'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.; 
              8-bis. Ai soggetti inclusi nel perimetro  di  sicurezza
          nazionale  cibernetica  che  non  sono   individuati   come
          soggetti essenziali o importanti ai sensi degli articoli  3
          e 6 del decreto legislativo di recepimento della  direttiva
          (UE) 2022/2555, si applicano gli obblighi di cui al capo IV
          e le attivita' ispettive e sanzionatorie di cui al  capo  V
          previste per i soggetti essenziali ai  sensi  del  medesimo
          decreto legislativo, limitatamente ai sistemi informativi e
          di rete diversi da quelli inseriti nell'elenco delle  reti,
          dei sistemi informativi e dei servizi  informatici  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente  decreto.
          L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  sentito  il
          tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro  di
          sicurezza nazionale  cibernetica,  stabilisce  con  propria
          determina termini, modalita', specifiche e  tempi  graduali
          di implementazione degli obblighi di cui al presente comma. 
                9. - 16. (Omissis). 
                17 (abrogato). 
                18. - 19-ter. (Omissis).».