Art. 44 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai  sensi
degli articoli 10, 11, 13 e  15  del  presente  decreto  e,  piu'  in
generale  le  spese  ICT  sostenute  per  l'adeguamento  dei  sistemi
informativi al presente decreto, sono coerenti con il Piano triennale
per   l'informatica   nella   pubblica   amministrazione   ai   sensi
dell'articolo 1, commi da 512 a 520, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3,  11,  comma  7,
13, comma 6, e 15 comma 8, pari a euro 409.424 per l'anno 2024 e euro
5.925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto euro a 409.424 per  l'anno  2024,  euro  2.625.695  per
l'anno 2025, euro 2.707.695 per l'anno 2026 e euro 3.100.695 annui  a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    b) quanto a euro 3.300.000 per l'anno 2025,  euro  3.218.000  per
l'anno 2026 e  euro  2.825.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al
comma 2 dell'articolo 41. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  competenti   vi   provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                  Schillaci, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  512  a
          520, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato, legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302: 
                  «512. Al fine di garantire  l'ottimizzazione  e  la
          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
          2014. 
                  513.  L'Agenzia  per   l'Italia   digitale   (Agid)
          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il
          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 
                  514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA  o  il
          soggetto  aggregatore  interessato   sentita   l'Agid   per
          l'acquisizione dei beni e servizi strategici  indicati  nel
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti
          di beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
          coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
          Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori,  sulla  base  di
          analisi delle informazioni in  loro  possesso  relative  ai
          contratti  di  acquisto  di  beni  e  servizi  in   materia
          informatica,  propongono  alle   amministrazioni   e   alle
          societa' di cui al comma 512  iniziative  e  misure,  anche
          organizzative e di processo, volte  al  contenimento  della
          spesa.  Consip  SpA  e  gli  altri   soggetti   aggregatori
          promuovono   l'aggregazione   della   domanda    funzionale
          all'utilizzo degli strumenti  messi  a  disposizione  delle
          pubbliche amministrazioni su base  nazionale,  regionale  o
          comune a piu' amministrazioni. 
                  514-bis. Per i beni e servizi la  cui  acquisizione
          riveste particolare  rilevanza  strategica  secondo  quanto
          indicato nel Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,  le
          amministrazioni  statali,  centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine  e
          grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza  ed
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  ricorrono  a
          Consip Spa, nell'ambito del Programma di  razionalizzazione
          degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip  Spa  puo'
          supportare  i  soggetti  di  cui  al   periodo   precedente
          nell'individuazione    di    specifici    interventi     di
          semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei
          processi  amministrativi.  Per  le  attivita'  di  cui   al
          presente comma e' previsto un  incremento  delle  dotazioni
          destinate    al    finanziamento    del    Programma     di
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
          pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
          l'anno 2018, a euro 4.300.000 per  l'anno  2019  e  a  euro
          1.500.000 annui a decorrere dal 2020. 
                  515. La procedura di cui ai commi 512 e 514  ha  un
          obiettivo di risparmio di  spesa  annuale,  da  raggiungere
          alla fine del triennio 2016-2018,  pari  al  50  per  cento
          della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
          settore informatico, relativa  al  triennio  2013-2015,  al
          netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
          effettuata tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
          documentata nel  Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,
          compresa quella relativa alle acquisizioni  di  particolare
          rilevanza strategica  di  cui  al  comma  514-bis,  nonche'
          tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Sono
          esclusi  dal  predetto  obiettivo  di  risparmio  gli  enti
          disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche',  per
          le prestazioni e i  servizi  erogati  alle  amministrazioni
          committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  la
          societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
          maggio  1998,  n.   146,   e   la   Consip   SpA,   nonche'
          l'amministrazione della giustizia in relazione  alle  spese
          di     investimento     necessarie     al     completamento
          dell'informatizzazione del processo civile e  penale  negli
          uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
          presente   comma    sono    utilizzati    dalle    medesime
          amministrazioni  prioritariamente   per   investimenti   in
          materia di innovazione tecnologica. 
                  515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai
          programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al  comma  510,  possono  procedere,  al  di  fuori   delle
          modalita' di cui al comma 512 e successivi,  per  attivita'
          di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere
          l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale
          della ricerca e facente  parte  della  rete  della  ricerca
          Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40,  comma  6,  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166. I  relativi  costi  non  sono
          inclusi nel computo della  spesa  annuale  informatica.  La
          procedura di affidamento segue le  disposizioni  del  comma
          516. 
                  516. Le amministrazioni e le  societa'  di  cui  al
          comma 512 possono procedere  ad  approvvigionamenti  al  di
          fuori  delle  modalita'  di  cui  ai  commi   512   e   514
          esclusivamente  a  seguito   di   apposita   autorizzazione
          motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora  il
          bene  o  il  servizio  non  sia  disponibile  o  idoneo  al
          soddisfacimento      dello       specifico       fabbisogno
          dell'amministrazione  ovvero  in  casi  di  necessita'   ed
          urgenza comunque funzionali ad  assicurare  la  continuita'
          della  gestione  amministrativa.   Gli   approvvigionamenti
          effettuati ai sensi  del  presente  comma  sono  comunicati
          all'Autorita' nazionale anticorruzione e all'Agid. 
                  517. La mancata osservanza delle  disposizioni  dei
          commi da 512 a 516 rileva  ai  fini  della  responsabilita'
          disciplinare e per danno erariale. 
                  518.  Il  comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          abrogato. 
                  519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai
          commi da 512 al presente comma, gli  organi  costituzionali
          adottano le misure idonee a realizzare le economie previste
          nella rispettiva autonomia, secondo le modalita'  stabilite
          nel proprio ordinamento. 
                  520. Per le finalita' di cui al comma 512, al  fine
          di consentire l'interoperabilita' dei  sistemi  informativi
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  e  garantire
          omogeneita'  dei   processi   di   approvvigionamento   sul
          territorio  nazionale,  con  accordo  sancito  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          previo parere dell'Agid e della Consip SpA,  sono  definiti
          criteri  uniformi  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi
          informatici e di connettivita'  da  parte  degli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale.».