Art. 14 
 
         Disposizioni applicabili alle concessioni in essere 
 
  1.  Alla  procedura  di  aggiornamento  dei  PEF   delle   societa'
concessionarie per le quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge   30   dicembre   2023,   n.   215,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e' intervenuta la
scadenza  del  periodo  regolatorio  quinquennale  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8. 
  2. Le societa' concessionarie per le quali, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del
periodo  regolatorio   quinquennale   presentano   le   proposte   di
aggiornamento  dei  PEF  predisposti  in  conformita'  alle  delibere
adottate  dall'ART  ai  sensi  dell'articolo   16,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti  di
cui all'articolo 8, comma 1, della  presente  legge.  L'aggiornamento
dei PEF presentati, entro  il  termine  del  30  marzo  dell'anno  di
scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui  al
primo periodo, e' perfezionato entro  il  31  dicembre  del  medesimo
anno, previo recepimento nelle  proposte  di  aggiornamento  dei  PEF
delle  rettifiche  richieste  dall'ente  concedente  all'esito  delle
verifiche effettuate sui piani  di  investimento.  Nelle  more  degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe  autostradali  relative  alle
concessioni di cui al presente comma sono incrementate  nella  misura
corrispondente all'indice di inflazione  rilevato  nei  documenti  di
programmazione  di  finanza  pubblica  per  il  relativo  anno.   Gli
adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi
tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF. 
  3. L'ente concedente, in sede di  istruttoria  sugli  aggiornamenti
dei PEF presentati dai concessionari  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,
verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare  da  parte  del
concessionario, distinguendo: 
    a)  la  quota  di  oneri  di  investimento  di   competenza   del
concessionario,  secondo  quanto  previsto   nelle   convenzioni   di
concessione; 
    b) la quota di oneri di investimento da  finanziare  in  sede  di
aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe  e
sugli oneri di subentro; 
    c) la quota residua di oneri di investimento che non puo'  essere
coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b). 
  4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi  1  e  2
del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo  43,
commi 1, 2 e 2-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  decreto-legge   30   dicembre   2023,   n.   215
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  normativi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30  dicembre
          2023, e' stato convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          23  febbraio  2024,  n.  18,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, n. 49. 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 3, del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti  in  materia
          di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - (Omissis) 
                3. Entro il 30 marzo 2024 le societa'  concessionarie
          per  le  quali  e'  intervenuta  la  scadenza  del  periodo
          regolatorio  quinquennale   presentano   le   proposte   di
          aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
          conformita' alle delibere adottate ai  sensi  dell'articolo
          16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione  dei  trasporti
          di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, nonche'  alle  disposizioni  emanate
          dal     concedente.     L'aggiornamento      dei      piani
          economico-finanziari, presentati entro il  termine  del  30
          marzo  2024  conformemente  alle  modalita'  stabilite,  e'
          perfezionato entro il 31 dicembre 2024.  Nelle  more  degli
          aggiornamenti  convenzionali,   le   tariffe   autostradali
          relative alle concessioni di  cui  al  primo  periodo  sono
          incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
          all'indice di inflazione previsto  per  l'anno  2024  dalla
          Nota di aggiornamento del documento di economia  e  finanza
          2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
          predetti incrementi tariffari  sono  definiti  in  sede  di
          aggiornamento dei piani economico-finanziari. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 16, comma 1, del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 16 (Competenze  dell'Autorita'  di  regolazione
          dei trasporti e disposizioni in materia  di  tariffe  e  di
          sicurezza autostradale). - 1. Al decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 37, comma 2, lettera  g),  dopo  le
          parole «nuove  concessioni»,  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e,  per
          gli aspetti di competenza, comma 2»; 
                  a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole:
          «Alle attivita' di cui al comma 3  del  presente  articolo»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «All'esercizio   delle
          competenze di cui al comma 2 e alle  attivita'  di  cui  al
          comma 3, nonche' all'esercizio  delle  altre  competenze  e
          alle altre attivita' attribuite dalla legge,»; 
                  a-ter) all'articolo 37, comma  6,  lettera  b),  il
          primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «mediante  un
          contributo versato dagli operatori economici  operanti  nel
          settore del trasporto  e  per  i  quali  l'Autorita'  abbia
          concretamente avviato, nel mercato  in  cui  essi  operano,
          l'esercizio  delle  competenze  o   il   compimento   delle
          attivita' previste dalla legge,  in  misura  non  superiore
          all'1 per  mille  del  fatturato  derivante  dall'esercizio
          delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con
          la previsione di soglie  di  esenzione  che  tengano  conto
          della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e'
          effettuato   in   modo   da   evitare    duplicazioni    di
          contribuzione»; 
                  b)  all'articolo  43,  comma  1,  le  parole  «sono
          sottoposti al parere del CIPE che, sentito il  NARS,»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «sono   trasmessi,   sentita
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i  profili  di
          competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g),  in
          merito  all'individuazione  dei  sistemi   tariffari,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che,
          sentito il NARS,»; 
                  c) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il
          seguente: «2-bis. Nei casi  di  cui  ai  commi  1  e  2  il
          concedente,  sentita   l'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,   verifica   l'applicazione   dei   criteri   di
          determinazione  delle  tariffe,   anche   con   riferimento
          all'effettivo stato di attuazione degli  investimenti  gia'
          inclusi in tariffa.». 
                (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 43, commi 1,  2  e  2-bis,
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle  note  all'articolo
          16.