Art. 14
Disposizioni applicabili alle concessioni in essere
1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle societa'
concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e' intervenuta la
scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8.
2. Le societa' concessionarie per le quali, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del
periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di
aggiornamento dei PEF predisposti in conformita' alle delibere
adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di
cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento
dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di
scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al
primo periodo, e' perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo
anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF
delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle
verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle
concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura
corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di
programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli
adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi
tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti
dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2,
verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del
concessionario, distinguendo:
a) la quota di oneri di investimento di competenza del
concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di
concessione;
b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di
aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e
sugli oneri di subentro;
c) la quota residua di oneri di investimento che non puo' essere
coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.
Note all'art. 14:
- Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, n. 49.
- Si riporta l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie
per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo
regolatorio quinquennale presentano le proposte di
aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate
dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 30
marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali
relative alle concessioni di cui al primo periodo sono
incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di
aggiornamento dei piani economico-finanziari.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 16 (Competenze dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di
sicurezza autostradale). - 1. Al decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le
parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti:
«nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per
gli aspetti di competenza, comma 2»;
a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole:
«Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle
competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al
comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e
alle altre attivita' attribuite dalla legge,»;
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un
contributo versato dagli operatori economici operanti nel
settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia
concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano,
l'esercizio delle competenze o il compimento delle
attivita' previste dalla legge, in misura non superiore
all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio
delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con
la previsione di soglie di esenzione che tengano conto
della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e'
effettuato in modo da evitare duplicazioni di
contribuzione»;
b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono
sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita
l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di
competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che,
sentito il NARS,»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il
concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di
determinazione delle tariffe, anche con riferimento
all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia'
inclusi in tariffa.».
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'articolo
16.