Art. 15 
 
          Esternalizzazione delle concessioni autostradali 
 
  1.  Alle  concessioni   autostradali   in   essere   non   affidate
conformemente al  diritto  dell'Unione  europea  vigente  al  momento
dell'affidamento  o  della  proroga  si  applicano  le   disposizioni
sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota
tra il 50 e il 60 per  cento  dei  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture stabilita  convenzionalmente  dall'ente  concedente  e  dal
concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4,  5  e  6,  del
codice dei contratti pubblici.