Art. 15
Esternalizzazione delle concessioni autostradali
1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate
conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento
dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni
sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota
tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e
forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal
concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
codice dei contratti pubblici.