Art. 30
Ripartizione delle risorse
1. La dotazione finanziaria del FNMI, in sede di prima
applicazione, e' cosi' ripartita:
a) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FRA, di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), disciplinati al Capo III: euro
300 milioni;
b) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FI, di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), disciplinati al Capo IV: euro
600 milioni.