Art. 30 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1.  La  dotazione  finanziaria  del  FNMI,   in   sede   di   prima
applicazione, e' cosi' ripartita: 
    a) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo  FRA,  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), disciplinati al Capo  III:  euro
300 milioni; 
    b) per gli interventi del veicolo di investimento  Fondo  FI,  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), disciplinati al  Capo  IV:  euro
600 milioni.