Art. 31 
 
                             Side Letter 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  in  ogni
caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote di
ciascun Veicolo di investimento, con le modalita' di cui all'art. 27,
il soggetto gestore trasmette tempestivamente al Ministero uno schema
di Side Letter che tenga conto,  nella  definizione  dell'allocazione
delle risorse, degli obiettivi prioritari in linea con  le  finalita'
del presente decreto e con le  determinazioni  del  Comitato  tecnico
strategico. 
  2. Il Ministero,  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione  dello
schema di  Side  Letter,  valutata  la  conformita'  alle  previsioni
contenute nel  presente  decreto  e  informato  il  Comitato  tecnico
strategico, comunica al  soggetto  gestore  la  propria  approvazione
della medesima Side Letter come eventualmente modificata e  integrata
e procede alla  sua  sottoscrizione  unitamente  alla  sottoscrizione
delle quote del Fondo.