Art. 31
Side Letter
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni
caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote di
ciascun Veicolo di investimento, con le modalita' di cui all'art. 27,
il soggetto gestore trasmette tempestivamente al Ministero uno schema
di Side Letter che tenga conto, nella definizione dell'allocazione
delle risorse, degli obiettivi prioritari in linea con le finalita'
del presente decreto e con le determinazioni del Comitato tecnico
strategico.
2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello
schema di Side Letter, valutata la conformita' alle previsioni
contenute nel presente decreto e informato il Comitato tecnico
strategico, comunica al soggetto gestore la propria approvazione
della medesima Side Letter come eventualmente modificata e integrata
e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione
delle quote del Fondo.