Art. 32 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per la gestione del Veicolo di investimento, a ciascun  soggetto
gestore e' riconosciuta una commissione annua  di  gestione  definita
dal Comitato tecnico strategico, sulla base degli standard di mercato
e  proporzionalmente  alla  dimensione  finanziaria  dei  Veicoli  di
investimento stessi, nei limiti annui massimi previsti dalla legge. 
  2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali  a
carico del Ministero, dalla commissione di cui al precedente comma  1
viene detratta  (fino  ad  eventuale  azzeramento)  la  quota  parte,
riferibile all'investimento del Veicolo di investimento, dei compensi
eventualmente   percepiti   dal   soggetto    gestore    a    titolo,
rispettivamente, di commissione  di  gestione  e  di  commissione  di
performance   o   di   incentivo   (diverse   da   quelle   applicate
all'extrarendimento c.d. carried interest) ai sensi  dei  regolamenti
dei Fondi Target diretti, in cui il  Veicolo  di  investimento  abbia
investito.