Art. 32
Commissioni
1. Per la gestione del Veicolo di investimento, a ciascun soggetto
gestore e' riconosciuta una commissione annua di gestione definita
dal Comitato tecnico strategico, sulla base degli standard di mercato
e proporzionalmente alla dimensione finanziaria dei Veicoli di
investimento stessi, nei limiti annui massimi previsti dalla legge.
2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a
carico del Ministero, dalla commissione di cui al precedente comma 1
viene detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte,
riferibile all'investimento del Veicolo di investimento, dei compensi
eventualmente percepiti dal soggetto gestore a titolo,
rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di
performance o di incentivo (diverse da quelle applicate
all'extrarendimento c.d. carried interest) ai sensi dei regolamenti
dei Fondi Target diretti, in cui il Veicolo di investimento abbia
investito.