Art. 35.
L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i
1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si
struttura di norma sui livelli organizzativi del partito cosi' come
definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di
sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa
consultazione da parte della Direzione Nazionale del comitato
esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i.
2. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani
comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima e' l'istanza di
base delle/dei giovani comuniste/i.
3. Nelle regioni puo' essere costituita un'assemblea regionale
delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima
regione.
4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti
e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo
viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni consultive e
di impulso politico.