Art. 36.
La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i
1. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la
conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base
federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal
regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale.
2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne
determina il numero delle/i componenti.
3. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale
dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale puo' essere
modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i
con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e
straordinarie, delle/dei dei giovani comuniste/i si applicano per
quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.