Art. 37.
Gli organismi dirigenti
1. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani
comuniste/i e' costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima
federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di direzione
politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i.
2. L'assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o
superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32,
quarto comma, puo' eleggere un coordinamento federale con compiti
esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato
dell'assemblea e risponde ad essa.
3. L'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani
comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l'attivita'
della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e
sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attivita' di formazione,
determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attivita' sui
territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola
al radicamento locale.
4. L'assemblea regionale puo' eleggere un coordinamento
regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il
quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. La
costituzione dei coordinamenti regionali e' disciplinata dal
regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.
5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le
attivita' dell'organizzazione.
6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la meta'
piu' uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo
di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.
Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto
di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del
coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani
comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una
conferenza nazionale straordinaria.
7. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei
coordinamenti a tutti i livelli e' disciplinata dal regolamento di
cui all'art. 32, quarto comma.