Art. 38.
Gli organismi esecutivi
1. Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i
portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i
portavoce nazionali, il comitato esecutivo federale, il comitato
esecutivo regionale e il comitato esecutivo nazionale.
2. Le/I Giovani Comuniste/i si riconoscono nel principio della
co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente puo', a tutti
i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere
diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente
corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell'organismo
esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono
entrambi.
3. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i o il
coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti
esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea
federale. La/Il portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento e
ne presiede e organizza i lavori.
4. La/Il referente regionale e' eletta/o dall'assemblea regionale
delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due
federazioni costituite. E' invitata/o permanente al Comitato politico
regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con
il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani
comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e
l'organizzazione collettiva dei lavori.
5. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani
comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di
cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli iscritte/i o
il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce.
La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi
approvati dall'assemblea regionale dal coordinamento; convoca
l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori.
6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due
portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa
parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due,
ne fanno parte entrambi.
7. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su
proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo
presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L'esecutivo
collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite
alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra
gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce
anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di
cui all'art. 75.
8. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo
nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la
responsabilita' del radicamento dell'organizzazione per macro aree
territoriali.
9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire
gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46.
10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di
una/un cassiera/e di maggiore eta' che gestisca le risorse loro
assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto
dell'autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e e' eletta/o dalla
corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove
costituito. La/Il cassiera/e nazionale e' eletta/o dal coordinamento
nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i
rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino
dall'incarico, informandone per conoscenza l'assemblea o il
coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di
cui all'art. 32, quarto comma.
11. Il coordinamento federale e il coordinamento regionale, se
costituiti, hanno facolta' di eleggere un comitato esecutivo
corrispondente. Si applicano all'elezione e al funzionamento dello
stesso le norme e i criteri previsti dai commi 7 e 8 del presente
articolo.