Art. 39.
Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani
comuniste/i
1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto
delle regole democratiche, di comprovata inattivita', o di grave
pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento
nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere
favorevole del collegio nazionale di garanzia, puo' sciogliere i
coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze
straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e,
allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o
con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non puo'
assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato,
cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.