Art. 11 
 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  delle  agenzie
                               fiscali 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione  deve
possedere i medesimi  requisiti  di  onorabilita'  e  presupposti  di
affidabilita' dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal  fine,
non possono essere  assunti  dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
coloro  che  abbiano  riportato  condanne  con  sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una  pubblica  amministrazione.  Coloro  che  hanno  in  corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per  l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi  dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia di casellario giudiziale, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia  all'ente
strumentale, anche al momento della candidatura, precisando  la  data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero
quella presso la quale penda  un  eventuale  procedimento  penale.  I
requisiti richiesti sono posseduti sia  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  nell'avviso  di  selezione,  sia  all'atto  della
sottoscrizione del contratto di lavoro e  per  tutta  la  durata  del
rapporto di lavoro. 
    3-ter.  L'Agenzia  delle  entrate-Riscossione   tratta   i   dati
personali di cui al comma 3-bis in conformita'  al  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e al codice in materia di protezione dei dati personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente  strumentale  attua
adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e  fisiche  per
garantire che il trattamento dei  dati  personali,  operato  mediante
l'ausilio  di  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,   sia
eseguito per tutelare i  dati  dall'alterazione,  dalla  distruzione,
dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei  dati  personali  stessi.  Nella  valutazione  di  impatto  sulla
protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure  tecniche  e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  al
rischio, nonche' le eventuali misure poste a  tutela  dei  diritti  e
delle  liberta'  degli  interessati.  L'ente  strumentale   verifica,
altresi', periodicamente,  l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
personali e adotta tutte  le  misure  ragionevoli  per  cancellare  o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto  alle  finalita'
per le quali sono trattati. I dati personali  sono  trattati  per  il
tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle   finalita'
indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno
essere conservati per finalita' di difesa di diritti, anche di terzi,
in sede giudiziaria, per  il  periodo  strettamente  necessario,  con
riferimento a contenziosi in atto o  a  situazioni  precontenziose  e
comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali  per  eventuali
pretese o responsabilita' ovvero fino al passaggio in giudicato della
pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati
personali verranno cancellati o resi anonimi, in  modo  da  impedire,
anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.». 
  2. All'articolo 67, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pure  in
servizio, in ragione  della  funzione  del  comitato  anche  di  alta
consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni
di competenza». 
  3. E'  ricostituito  presso  l'Agenzia  delle  entrate,  anche  per
coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21,  della  legge  9  agosto
2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646,  le  cui  disposizioni,  in
quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.