Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle agenzie
fiscali
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve
possedere i medesimi requisiti di onorabilita' e presupposti di
affidabilita' dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine,
non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione
coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente
strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I
requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del
termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della
sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del
rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati
personali di cui al comma 3-bis in conformita' al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua
adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per
garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante
l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia
eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione,
dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla
protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati. L'ente strumentale verifica,
altresi', periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita'
per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno
essere conservati per finalita' di difesa di diritti, anche di terzi,
in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con
riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e
comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali
pretese o responsabilita' ovvero fino al passaggio in giudicato della
pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati
personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire,
anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».
2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pure in
servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta
consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni
di competenza».
3. E' ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per
coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto
2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in
quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.