Art. 12 
 
 
Ulteriori  misure  urgenti  per  la  funzionalita'   della   pubblica
                           amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non  e'  equiparato  al  periodo  di
ricovero ospedaliero  ed  e'  computabile  ai  fini  del  periodo  di
comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, il primo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere  dall'anno  2024  sono
riconosciuti  integralmente,  anche  in   aggiunta   al   trattamento
eventualmente  in  godimento  ai  sensi  del  quarto  periodo»   sono
sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi  gia'  percepiti
dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti  integralmente,  per  i
dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.». 
  3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei  confronti  del
personale  non  contrattualizzato  in  regime  di  diritto   pubblico
collocato fuori dal ruolo organico della  magistratura,  titolare  di
incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture  centrali  e
periferiche  del  Ministero  della  giustizia  e   responsabile   del
raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al  quale
e' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 23-ter, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi annuali  e'  valutato  in  misura  non
inferiore al 30 per cento  ai  fini  dell'erogazione  della  medesima
indennita'. 
  4. All'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n. 178, dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «La dotazione
del fondo del trattamento accessorio  del  personale  dell'Ente,  non
ancora costituita alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
norma, e' determinata quale somma del valore  medio  pro  capite  per
aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate  e  quindi
erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio  alla
data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.» 
  5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
    «c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalita' di ciascuna
amministrazione, il fabbisogno  di  personale  per  la  realizzazione
della  transizione   digitale   e   per   assicurare   la   sicurezza
informatica;»; 
  6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.  66,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei  nuovi  valori  di
area di  cui  alla  sequenza  contrattuale  dell'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennita' di  ente
attualmente  applicati.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' assegnate al
finanziamento della suddetta indennita'.». 
  7.  Al  fine  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa   delle
pubbliche  amministrazioni  e  le  procedure  di   reclutamento   del
personale  attraverso   l'ottimizzazione   della   logistica   e   la
razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027,  gli  enti  pubblici  che  gestiscono
forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino  al  quaranta
per cento  del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili  previsto
dall'articolo  65  della  legge  30  aprile   1969,   n.   153   alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di  cui  ai  commi  1,  8-ter  e
8-quater, di cui una quota non superiore al venti per  cento  per  la
sottoscrizione dei fondi  di  cui  al  comma  1.  Fermo  restando  il
complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di  cui  al
primo periodo puo' essere rimodulata su proposta  della  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze
di finanziamento dei diversi fondi.». 
  8. All'articolo 3, comma  2-ter,  del  decreto-legge  29  settembre
2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2023, n.170, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 19  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175.». 
  9. Al fine di  soddisfare  le  esigenze  e  sviluppare  i  percorsi
formativi di cui all'articolo 238-bis del  decreto  legge  19  maggio
2020, n. 34 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020,  n.  77,  la  dotazione  organica  dei   professori   ordinari,
straordinari, associati e ricercatori del Ministero della  difesa  e'
incrementata di 8 unita' di professori, da assumere  entro  i  limiti
delle  ordinarie  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito  del   Piano
triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni
degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa  di
euro 465.190 per l'anno 2025 e di  euro  930.380  annui  a  decorrere
dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a  euro  465.190  per  l'anno
2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a
decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la  riduzione  di
un numero di posizioni equivalente dal  punto  di  vista  finanziario
della famiglia professionale degli assistenti; 
    b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a
decorrere dall'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. 
  10. In attuazione degli obiettivi  di  cooperazione  allo  sviluppo
previsti dal Piano strategico  Mattei  di  cui  al  decreto-legge  15
novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
gennaio 2024, n. 2, nonche' della dichiarazione interministeriale del
G7 su Industria,  Tecnologia  del  15  marzo  2024  e'  istituito  il
programma  «Hub  per  l'Intelligenza   Artificiale   dello   Sviluppo
Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in
favore  dei  Paesi  di  cui  al  Piano  Mattei,  attraverso  alleanze
imprenditoriali,   anche   in   cooperazione   con   gli    Organismi
internazionali.  Le  iniziative  del  programma  sono  approvate  dal
Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy.  d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.
Per la gestione del programma e' autorizzata la spesa complessiva  di
euro 5.281.400 annui a decorrere  dal  2025.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy. 
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.  207,  dopo  il
comma 164 e' inserito il seguente: «164-bis.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  137,
limitatamente agli anni 2025  e  2026,  con  decisione  motivata  con
riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso  di  sei  mesi,  il
rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di  un'eta'
anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella  prevista
dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
a condizione che il personale interessato abbia maturato i  requisiti
per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello  stesso  articolo
24 e per la relativa prima decorrenza  utile,  e  in  ogni  caso  nel
limite massimo, arrotondato all'unita' superiore,  del  quindici  per
cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti  requisiti
anagrafici e contributivi nei  predetti  anni.  Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano  al  personale  di  magistratura,  ai
professori universitari e ai responsabili di struttura complessa  del
Servizio sanitario nazionale.» 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3  milioni  di
euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026  e  in  3,4
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di
euro per l'anno 2026 e  a  0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto
a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno
2026 e a 3 milioni di euro per l'anno  2027  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  13. Al fine di conseguire gli obiettivi del  Piano  Mattei  per  lo
sviluppo  del  continente  africano  nell'ambito   della   formazione
superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le
tecnologie moderne, in deroga ai limiti e  ai  divieti  previsti  nei
decreti di programmazione per  il  triennio  2024-2026,  adottati  ai
sensi  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25  e  all'articolo   1-ter   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  e'  istituita,  fermi  restando  i
requisiti e le procedure per l'accreditamento  previsti  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore  non  statale
ad ordinamento speciale,  denominata  Scuola  di  alta  formazione  -
Institute  of  Advanced  Science   for   Agriculture,   a   carattere
residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola  e'
attivata con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine  al  possesso
dei sopraindicati  requisiti.  Con  il  decreto  di  cui  al  secondo
periodo, oltre a disciplinare le modalita' e i tempi di  attivazione,
si  provvede  alla  approvazione  dello  statuto  e  del  regolamento
didattico.  Alla  promozione  della   Scuola   di   alta   formazione
partecipano  soggetti  privati  con  una  qualificata  e  pluriennale
esperienza a livello internazionale nell'ambito  della  formazione  e
della ricerca, in collaborazione con  altre  universita',  in  ambito
agronomico, digitale, di sostenibilita' ambientale ed economica,  che
presentano apposita istanza al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio
sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione  si  applicano
le disposizioni concernenti le  universita'  non  statali  legalmente
riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo  2  della
legge 29 luglio 1991, n. 243. 
  14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della
sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato  ad  assumere  a
tempo  pieno  e  indeterminato,  mediante  l'indizione  di   concorsi
pubblici, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente,  un  contingente  di
personale non dirigenziale pari a 96 unita',  di  cui  68  unita'  da
inquadrare nell'area degli  Assistenti  e  28  unita'  da  inquadrare
nell'area dei Funzionari della  sezione  di  ruolo  Agricoltura.  Per
l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  di  cui   al   periodo
precedente e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a
euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027 nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste. 
  15. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 524, dell'articolo 1, della legge 30  dicembre  2024,
n. 207, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «La  societa'
Stretto di Messina S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere  un  accordo
con  il  Consorzio  per  le  autostrade  siciliane  finalizzato  alla
definizione di meccanismi di compensazione in  favore  del  Consorzio
medesimo, per la sospensione  del  pedaggio  relativo  allo  svincolo
autostradale   denominato   "Villafranca    Tirrena"    della    A-20
Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo  di
agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei
lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.» 
    b) ai commi 898 e 899,  le  parole  "da  trasferire  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "da ripartire"; 
    c) al comma 899, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) al comma 900, le parole "sulla  base  delle"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tra i ministeri, da  individuare  in  considerazione
dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle". 
  16. All'articolo  13-bis,  comma  6,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  dodicesimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   "Se
dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi  da  quelli
di diritto possono essere,  a  domanda  e  secondo  l'ordinamento  di
appartenenza, collocati  fuori  ruolo,  in  aspettativa  o  in  altra
analoga posizione."; 
    b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Il  Segretario
Generale, se dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento
di appartenenza, fuori ruolo,  in  aspettativa  o  in  altra  analoga
posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un posto equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.».