Art. 12
Ulteriori misure urgenti per la funzionalita' della pubblica
amministrazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non e' equiparato al periodo di
ricovero ospedaliero ed e' computabile ai fini del periodo di
comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, il primo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono
riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento
eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi gia' percepiti
dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i
dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del
personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di
incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e
periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del
raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale
e' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 23-ter, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato
raggiungimento degli obiettivi annuali e' valutato in misura non
inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima
indennita'.
4. All'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «La dotazione
del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non
ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente
norma, e' determinata quale somma del valore medio pro capite per
aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi
erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla
data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.»
5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalita' di ciascuna
amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione
della transizione digitale e per assicurare la sicurezza
informatica;»;
6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di
area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennita' di ente
attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' assegnate al
finanziamento della suddetta indennita'.».
7. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del
personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la
razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono
forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta
per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la
sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il
complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al
primo periodo puo' essere rimodulata su proposta della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze
di finanziamento dei diversi fondi.».
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre
2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n.170, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.».
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi
formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari,
straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa e'
incrementata di 8 unita' di professori, da assumere entro i limiti
delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano
triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni
degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere
dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno
2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a
decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di
un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario
della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a
decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo
previsti dal Piano strategico Mattei di cui al decreto-legge 15
novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
gennaio 2024, n. 2, nonche' della dichiarazione interministeriale del
G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 e' istituito il
programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo
Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in
favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze
imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi
internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal
Ministero delle imprese e del made in Italy. d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per la gestione del programma e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di
fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle imprese e del made in Italy.
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il
comma 164 e' inserito il seguente: «164-bis. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137,
limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con
riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il
rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'eta'
anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista
dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti
per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo
24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel
limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del quindici per
cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti
anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del
presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai
professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del
Servizio sanitario nazionale.»
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di
euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto
a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno
2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo
sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione
superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le
tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei
decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai
sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' istituita, fermi restando i
requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale
ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione -
Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere
residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola e'
attivata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso
dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo
periodo, oltre a disciplinare le modalita' e i tempi di attivazione,
si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento
didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione
partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale
esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e
della ricerca, in collaborazione con altre universita', in ambito
agronomico, digitale, di sostenibilita' ambientale ed economica, che
presentano apposita istanza al Ministero dell'universita' e della
ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio
sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano
le disposizioni concernenti le universita' non statali legalmente
riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 29 luglio 1991, n. 243.
14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della
sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere a
tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi
pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di
personale non dirigenziale pari a 96 unita', di cui 68 unita' da
inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unita' da inquadrare
nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per
l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo
precedente e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a
euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027 nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa'
Stretto di Messina S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere un accordo
con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla
definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio
medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo
autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20
Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di
agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei
lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.»
b) ai commi 898 e 899, le parole "da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "da ripartire";
c) al comma 899, il secondo periodo e' soppresso;
d) al comma 900, le parole "sulla base delle" sono sostituite
dalle seguenti: "tra i ministeri, da individuare in considerazione
dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle".
16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il dodicesimo periodo e' sostituito dal seguente: "Se
dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli
di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di
appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione.";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario
Generale, se dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento
di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga
posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista
finanziario.».