Art. 13 
 
 
Misure urgenti per la funzionalita' dell'Unione italiana tiro a segno
                        e dei Gruppi sportivi 
 
  1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse  umane  e
strumentali della societa' Sport e salute S.p.a.  I  rapporti,  anche
finanziari e di gestione delle risorse umane, tra  l'Unione  italiana
tiro a segno e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da
un contratto di servizio annuale. All'attuazione del  presente  comma
l'Unione italiana tiro a segno  provvede  nei  limiti  delle  proprie
disponibilita' di bilancio e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  al
personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari  e  i  Gruppi
sportivi dei corpi civili  dello  Stato  quando  espleta  la  propria
attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori  di
gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai  corpi
armati   e   non   dello   Stato    ai    quali,    indipendentemente
dall'inquadramento,  se  riconosciuti  di  interesse   nazionale   od
olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle  Federazioni
sportive nazionali  e  delle  discipline  sportive  associate,  anche
paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1995, n. 394  e  degli  articoli  24  e  57  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,   nonche'
all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»; 
    b) all'articolo 48, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per cui e'
stato instaurato il  rapporto  di  lavoro  sportivo  con  la  Sezione
Paralimpica Fiamme Gialle,  gli  atleti  con  disabilita'  fisiche  e
sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza  nei
gruppi  sportivi  militari,  se  idonei  all'attivita'  lavorativa  e
compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono  collocati,
secondo modalita' e procedure da definire con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, nei ruoli  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze nei  limiti  dei  posti  vacanti  e  nell'ambito  delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo
personale  si  applica  il  regime  pensionistico   e   previdenziale
dell'amministrazione di destinazione.».