Art. 13
Misure urgenti per la funzionalita' dell'Unione italiana tiro a segno
e dei Gruppi sportivi
1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e
strumentali della societa' Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche
finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana
tiro a segno e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da
un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma
l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al
personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria
attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di
gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi
armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente
dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od
olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche
paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche'
all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;
b) all'articolo 48, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per cui e'
stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione
Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei
gruppi sportivi militari, se idonei all'attivita' lavorativa e
compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati,
secondo modalita' e procedure da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e
delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo
personale si applica il regime pensionistico e previdenziale
dell'amministrazione di destinazione.».