Art. 14 
 
Misure urgenti per  la  progressiva  armonizzazione  dei  trattamenti
economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie 
  1. Al fine di proseguire il processo di progressiva  armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale  appartenente  alle
aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei ministri , a decorrere  dall'anno  2025,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni  di  euro
annui, destinata all'incremento dei fondi del  trattamento  economico
accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.  Con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede  alla  ripartizione  delle
risorse del fondo tra le amministrazioni di  cui  al  primo  periodo.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
complessivi 190 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2025,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145. 
  2.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  efficiente   ed   efficace
operativita' dell'Agenzia italiana  per  la  gioventu'  la  dotazione
finanziaria del fondo risorse decentrate e' incrementata,  in  deroga
ai  limiti  e  ai  termini  finanziari  previsti  dalla  legislazione
vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025. 
  Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui di  cui  all'articolo  19  della  legge  8
luglio 1998, n. 230. 
  3. L'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e    autostradali    (ANSFISA)    procede
all'inquadramento giuridico del personale trasferito  dai  ruoli  del
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   sulla   base
dell'area/famiglia   professionale   di   appartenenza    ai    sensi
dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
disponendo che, a far data dal predetto trasferimento,  al  personale
di ex Area I  sia  attribuita  la  corrispondente  Area  A  del  CCNL
comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex  Area  II
sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III
sia attribuita la corrispondente  Area  C.  Al  fine  di  valorizzare
l'esperienza  professionale  acquisita  presso  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   nell'esercizio   delle   funzioni
trasferite, al medesimo personale  viene  riconosciuta  la  posizione
economica nell'ambito dell'area professionale di  destinazione  sulla
base degli anni di  servizio  svolti  nell'esercizio  delle  funzioni
trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione
economica equivale a cinque anni  di  anzianita'  di  servizio.  Agli
oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma,
l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di  cui
al primo periodo, mediante la soppressione  di  un  numero  di  posti
nella propria dotazione organica di  equivalente  valore  finanziario
con conseguente  corrispondente  riduzione  delle  relative  facolta'
assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio. 
  4.  Al  personale  dell'Ispettorato  nazionale  del   lavoro   sono
riconosciute le somme previste per l'armonizzazione  dei  trattamenti
economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge  29
dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal  1°  marzo
2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo
periodo e' disposta, in relazione al personale avente diritto,  entro
il 31 dicembre 2026 con modalita' tali da garantire il  rispetto  del
limite di spesa di cui al terzo periodo.  A  tal  fine  l'Ispettorato
nazionale del  lavoro  e'  autorizzato  a  corrispondere  al  proprio
personale la somma nel limite massimo di euro  5.455.680  per  l'anno
2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede
a  carico  del  bilancio  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,
rispettivamente, per l'anno  2025  e  per  l'anno  2026,  utilizzando
l'avanzo di amministrazione  disponibile.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno  2026,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente,  anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
  5. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per adeguare le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui  all'articolo
157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6.  Per  l'affidamento  del  servizio  di  copertura   assicurativa
integrativa delle spese  sanitarie  del  personale  della  scuola  e'
autorizzata la spesa di euro 20.000.000  per  l'anno  2025,  di  euro
50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000  per  ciascuno  degli
anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e  delle  modalita'
di accesso al sistema di assistenza integrativa per il  personale  di
cui  al  primo  periodo  sono  definiti  in  sede  di  contrattazione
collettiva integrativa a livello  nazionale.  Ai  relativi  oneri  si
provvede, quanto  a  euro  20.000.000  per  l'anno  2025  ed  a  euro
35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro  50.000.000  per  ciascuno
degli anni 2027, 2028, 2029  mediante  corrispondente  riduzione  del
«Fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche»,  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e,
quanto a euro 15.000.000 per  l'anno  2026,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.