Art. 15
Misure urgenti per il Giubileo
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata
«Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il
Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il
regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente
all'accoglienza dei partecipanti, puo' acquisire la disponibilita'
degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il
coordinamento della gestione limitatamente al periodo di
utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilita'
amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli
edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente
all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani
nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura
commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale
di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, si
autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro
2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c)
della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della
struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il
conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo
19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti
vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata
delle attivita' giubilari, nonche' per l'assunzione a tempo
determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di
ulteriori 20 unita' di personale di cui 5 unita' da inquadrare
nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unita' da
inquadrare nell'Area degli Istruttori e per il riconoscimento al
personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di
protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il
limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti
dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre
finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112,
implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche
di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unita' di personale a
tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori
attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri
derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli
assunzionali, e alle previsioni del Piano integrato di attivita' e
organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024,
n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di
straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale,
anche al personale delle societa' in house impegnato nelle attivita'
giubilari, a valere sulle risorse disponibili.
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il
2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, nonche' per le opere pubbliche o di pubblica utilita' i cui
progetti definitivi o esecutivi erano gia' affidati alla data di
entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad
applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per
le costruzioni purche' la consegna dei lavori avvenga entro e non
oltre il 31 marzo 2026.