Art. 15 
 
 
                   Misure urgenti per il Giubileo 
 
  1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2022,  n.  91,  e  denominata
«Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo  per  il
Giubileo della Chiesa cattolica  2025»,  al  fine  di  consentire  il
regolare  svolgimento  del  Giubileo   dei   giovani,   relativamente
all'accoglienza dei partecipanti, puo'  acquisire  la  disponibilita'
degli edifici scolastici situati nella  regione  Lazio  assumendo  il
coordinamento   della   gestione   limitatamente   al   periodo    di
utilizzazione degli stessi edifici. 
  2. I dirigenti scolastici sono esonerati  da  ogni  responsabilita'
amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti  dagli
edifici   scolastici   e   dal   materiale   didattico    conseguente
all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo  dei  giovani
nel periodo  di  gestione  degli  stessi  da  parte  della  Struttura
commissariale di cui al comma 1. 
  3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale
di protezione civile per  la  gestione  degli  eventi  giubilari,  si
autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro
2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera  c)
della legge 30 dicembre 2024  n.  207,  per  il  potenziamento  della
struttura organizzativa regionale di protezione  civile,  tramite  il
conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali  in  deroga  all'articolo
19, commi 2 e 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura  dei  relativi  posti
vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la  durata
delle  attivita'  giubilari,  nonche'  per   l'assunzione   a   tempo
determinato, fino al  predetto  termine  del  31  dicembre  2025,  di
ulteriori 20 unita' di  personale  di  cui  5  unita'  da  inquadrare
nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unita' da
inquadrare nell'Area degli Istruttori  e  per  il  riconoscimento  al
personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di
protezione civile di prestazioni di  lavoro  straordinario  entro  il
limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti  previsti
dai  rispettivi  ordinamenti.  Le  risorse  possono  essere   inoltre
finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112,
implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali  uniche
di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unita' di personale a
tempo  determinato,  da   inquadrare   nell'Area   degli   Istruttori
attingendo  dalla  graduatoria  dei  concorsi  espletati.  Gli  oneri
derivanti  dal  presente  comma,  attuabili  in  deroga  ai   vincoli
assunzionali, e alle previsioni del Piano integrato  di  attivita'  e
organizzazione  (PIAO),  sono  a  carico   delle   risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre  2024,
n.  207.  Le  deroghe  relative  alla  autorizzazione   di   ore   di
straordinario possono essere  riconosciute,  su  base  convenzionale,
anche al personale delle societa' in house impegnato nelle  attivita'
giubilari, a valere sulle risorse disponibili. 
  4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il
2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, nonche' per le opere pubbliche o di pubblica utilita'  i  cui
progetti definitivi o esecutivi erano  gia'  affidati  alla  data  di
entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17  gennaio
2018,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  8  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  2018,  possono  continuare   ad
applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche  per
le costruzioni purche' la consegna dei lavori  avvenga  entro  e  non
oltre il 31 marzo 2026.