Art. 16 
 
 
Razionalizzazione  della   disciplina   relativa   all'inabilita'   e
inidoneita' al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Nei confronti dei dipendenti assunti  in  data  successiva  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  i  quali  e'
prevista  l'iscrizione  alla  Gestione   separata   dei   trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS),  alla  Cassa  per  le
pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa  per  le
pensioni  ai  sanitari  (CPS),  alla  Cassa  per  le  pensioni   agli
insegnanti di asilo e di scuole  elementari  parificate  (CPI),  alla
Cassa per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo  Pensioni  del
Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste,  ai
fini dell'accertamento  dello  stato  di  invalidita',  inabilita'  e
inidoneita' al lavoro  ed  al  servizio  e  dei  conseguenti  effetti
previdenziali  si  applicano  le  norme  in  materia  di  invalidita'
pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2.  Il  trattamento  di  fine  servizio  e  di  fine   rapporto   o
equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del  presente  articolo
viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito  con  modificazione
dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140. 
  3. Ai fini della salvaguardia della specificita' della funzione  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  le
disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  trovano  applicazione  nei
confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.