Art. 17 
 
 
Disposizioni per il potenziamento e la  funzionalita'  del  Ministero
                    dell'economia e delle finanze 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro e' istituita la direzione generale per la prevenzione e il
contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario  per  fini  illeciti.
Conseguentemente la  dotazione  organica  dirigenziale  del  predetto
Ministero e' incrementata  di  una  unita'  dirigenziale  di  livello
generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,
per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di
livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti
percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia  di
prevenzione  dei  reati  finanziari,  di  sicurezza,  prevenzione   e
contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti,  di
vigilanza  e  controllo  sui   soggetti   obbligati   diversi   dagli
intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori. 
  2.  Nelle   more   del   perfezionamento   dei   provvedimenti   di
riorganizzazione, al fine  di  assicurare  l'immediato  funzionamento
della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi
comprese le unita' dirigenziali non generali, incardinato  presso  la
direzione V del  dipartimento  del  tesoro  che  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema  finanziario,
politiche di sicurezza e  di  prevenzione  e  contrasto  all'utilizzo
dello stesso per fini illeciti; 
    b) procedimenti sanzionatori per violazioni  della  normativa  di
prevenzione  del  riciclaggio  di  denaro  e  in  materia  valutaria;
segreteria  del   Comitato   di   sicurezza   finanziaria,   embarghi
finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli
organismi internazionali nelle materie di competenza. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per  l'anno
2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.