Art. 18 
 
 
Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attivita'
                di analisi e valutazione della spesa 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 891: 
      1) alla lettera a): 
        1.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «da  inquadrare
nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate
professionalita'», le parole: «nei limiti delle vacanze di  organico»
sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento  della
dotazione organica»  e  le  parole:  «dell'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse; 
        1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Dall'anno
2025 la percentuale di cui primo periodo, puo' essere ridotta,  anche
temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse
alle finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. Al fine  di
garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una  pari  quota
delle maggiori risorse destinate alla lettera b),  e'  accantonata  e
resa indisponibile per la gestione;»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole: «per  l'eventuale  restante
quota» sono inserite  le  seguenti  «all'acquisizione  di  competenze
professionali ad elevata specializzazione in  materia  di  analisi  e
valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della  spesa»
e le parole «al conferimento di incarichi a  esperti  in  materia  di
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa, nonche' a convenzioni  con  universita'  e  formazione»,  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di  incarichi  a
esperti, la stipula  di  convenzioni  con  universita'  e  centri  di
ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione». 
    b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti: 
      «891-bis. Per le finalita' di cui al comma 891, lettera b), per
elevata specializzazione si  intende  il  possesso,  da  parte  delle
persone coinvolte nella realizzazione delle attivita',  dei  seguenti
requisiti: 
        a) dottorato di ricerca, o master  universitario  di  secondo
livello, in settori scientifici strettamente connessi  all'analisi  e
alla valutazione delle politiche pubbliche e  della  revisione  della
spesa; 
        b) documentata  e  qualificata  esperienza  professionale  in
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa di durata almeno triennale, maturata presso  universita',  enti
di ricerca e societa' specializzate, ovvero organismi internazionali. 
      891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal  comma  891,
le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, Dipartimento della funzione  pubblica,  il  contingente  di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei  funzionari  e
il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalita'
da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater.
Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di  personale
di cui al  primo  periodo  puo'  essere  riservata  al  personale  in
servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni  che  sia  in
possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla  normativa   vigente   per
l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla  base  delle
comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  o  del  Ministro  delegato,  su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 e'
autorizzato  il  numero  di  unita'  di  personale  non  dirigenziale
assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  di  cui
al comma 891. 
      891-quater.  Il  concorso  pubblico  per  la  selezione   delle
specifiche professionalita' autorizzate con il decreto del Presidente
del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  891-ter,  e'  svolto
avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del  Progetto  di
riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.  In  deroga  all'articolo  35,  comma  5,  del  citato   decreto
legislativo  n.  165  del  2001  e  all'articolo  9,  comma  2,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze». 
  2.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali   di   cui
all'articolo 1, comma 891-quater della legge  29  dicembre  2022,  n.
197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro
800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. In considerazione delle attivita' connesse all'attuazione  della
nuova governance europea, presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per
lo svolgimento di  compiti  di  consulenza,  studio  e  ricerca,  con
corrispondente  incremento  della  dotazione  organica  del  predetto
Ministero. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante la soppressione di sette posizioni di  livello  dirigenziale
non  generale   complessivamente   equivalenti   sotto   il   profilo
finanziario  assegnate  al  medesimo   Dipartimento,   di   cui   due
individuate tra quelle destinate ad attivita' di consulenza, studio e
ricerca    e    cinque    tra    quelle    dedicate    a    verifiche
amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessita', e
di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente. 
  4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, dopo le parole  «Ai  fini  del  monitoraggio»  sono  inserite  le
seguenti: «della nuova governance europea di cui  ai  regolamenti  UE
2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29
aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29  aprile
2024, nonche' del monitoraggio». 
  5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113  le
parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,  Roma,
Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti:  «Ragionerie
territoriali di Milano/Monza  e  Brianza,  Venezia,  Bologna/Ferrara,
Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo».  La  tabella  di
cui  all'allegato  I  al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80  e'
sostituito da quella di cui all'allegato I al presente  decreto,  che
ne costituisce parte integrante.