Art. 18
Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attivita'
di analisi e valutazione della spesa
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare
nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate
professionalita'», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico»
sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della
dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno
2025 la percentuale di cui primo periodo, puo' essere ridotta, anche
temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse
alle finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. Al fine di
garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota
delle maggiori risorse destinate alla lettera b), e' accantonata e
resa indisponibile per la gestione;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante
quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze
professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e
valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa»
e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione», sono
sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a
esperti, la stipula di convenzioni con universita' e centri di
ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalita' di cui al comma 891, lettera b), per
elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle
persone coinvolte nella realizzazione delle attivita', dei seguenti
requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo
livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e
alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della
spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa di durata almeno triennale, maturata presso universita', enti
di ricerca e societa' specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891,
le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e
il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalita'
da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater.
Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale
di cui al primo periodo puo' essere riservata al personale in
servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in
possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per
l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle
comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 e'
autorizzato il numero di unita' di personale non dirigenziale
assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui
al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle
specifiche professionalita' autorizzate con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, e' svolto
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n.
197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro
800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attivita' connesse all'attuazione della
nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per
lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica del predetto
Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale
non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo
finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due
individuate tra quelle destinate ad attivita' di consulenza, studio e
ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche
amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessita', e
di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le
seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti UE
2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile
2024, nonche' del monitoraggio».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le
parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma,
Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie
territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara,
Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di
cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e'
sostituito da quella di cui all'allegato I al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante.