Art. 19 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
amministrativa relativa alla  gestione  ed  utilizzazione  dei  fondi
europei e delle risorse delle politiche  della  coesione  nonche'  in
     materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta 
 
  1. Al fine di garantire una maggiore e piu' efficace partecipazione
dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi  europei
a  gestione  diretta  e  di  favorire  la  realizzazione   di   nuovi
investimenti, anche di  tipo  innovativo,  il  Dipartimento  per  gli
affari europei della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
avvalersi,  mediante  la  stipula  di  apposite  convenzioni,   della
societa' in house  Eutalia  s.r.l.  per  l'attuazione  di  specifiche
progettualita',  ivi  compreso  lo  svolgimento   di   attivita'   di
informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e
di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di
proposte,  nonche'  alla  partecipazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione
diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente  comma
si  provvede  a  valere  sulle  risorse   del   Programma   operativo
complementare  al  Programma  operativo   nazionale   «Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016  del  10
agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16
febbraio 2017, integrato sul piano  finanziario  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020
del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  2
settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino  impegnate
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  maggio  2024,
n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio  2024,  n.
95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita'  del
predetto Programma operativo complementare. 
  2. Al fine di  garantire  una  piu'  efficace  realizzazione  delle
attivita' ad essa demandate, e' autorizzata la  trasformazione  della
societa' Eutalia s.r.l. in societa' per  azioni,  sulla  base  di  un
progetto approvato dall'amministratore  unico,  sentito  il  collegio
sindacale, che definisce il  programma  e  il  nuovo  statuto.  Fermo
restando quanto previsto dal testo unico in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, il Consiglio di  amministrazione  e'  composto  da  tre
membri e ad essi non si applicano le previsioni di  cui  all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  Nelle  more
dell'attuazione della  trasformazione,  l'organo  di  amministrazione
della societa' Eutalia s.r.l. e' prorogato fino alla nomina del nuovo
organo. All'attuazione del presente comma,  si  provvede  nei  limiti
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo  12,  del  decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1,  comma  3,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto  (RUC)
dei contratti istituzionali di sviluppo di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  RUC  e'
riconosciuto, a valere sulle  risorse  destinate  all'attuazione  del
contratto istituzionale  di  sviluppo,  un  compenso  omnicomprensivo
annuo, composto in pari misura da una parte  fissa  e  da  una  parte
variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro
100.000. La parte variabile  del  compenso  riconosciuto  al  RUC  e'
strettamente  correlata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e   al
rispetto del cronoprogramma procedurale del  contratto  istituzionale
di  sviluppo.  Con  il  decreto  di  nomina  del  RUC  e',  altresi',
determinata l'entita' del compenso riconosciuto in base al  valore  e
alla   complessita'   degli   interventi   previsti   dal   contratto
istituzionale di sviluppo e tenuto conto  delle  competenze  e  delle
responsabilita'. 
    3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di  sviluppo  gia'
stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti  istituzionali
possono, con apposita  determinazione  e  senza  pregiudizio  per  la
realizzazione degli  interventi  previsti,  riconoscere  compensi  ai
relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis,
a  valere  sulle  risorse  destinate  all'attuazione  del   contratto
istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.». 
  4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  pari  a  87.920.202  euro,  sono
destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  operate  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse  non  utilizzate,  eccedenti
l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilita' del
citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione
dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2,
del decreto-legge n. 50 del 2022. 
  5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5  del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17
dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro
che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica
soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo,
di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le
successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  A
decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono
dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11,  del  citato
decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le
disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12  dell'articolo  5  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a
crediti per i quali e'  stata  validamente  presentata  l'istanza  di
riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo  alla  data
di presentazione della medesima istanza il riversamento  deve  essere
effettuato per l'intero  importo  del  credito  utilizzato  entro  il
termine del 3 giugno 2025. 
  7. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12,  dopo  il  secondo  periodo,  sono  aggiunti  i
seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi
crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per  i
quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di
cui  al  comma  9,  l'adesione  alla  procedura  di  riversamento  e'
subordinata alla rinuncia al contenzioso,  entro  il  termine  del  3
giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le
parti. Per gli atti di recupero  o  provvedimenti  impositivi  per  i
quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il  termine  di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546,
la  dichiarazione  di  adesione  si  intende   come   rinuncia   alla
presentazione del ricorso.»; 
    b) al comma 12, terzo periodo, le  parole  "e'  prorogato  di  un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni". 
  8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno
2025". 
  9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati
in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e  in  euro  2.886.795  per  l'anno
2026,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.