Art. 19
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi
europei e delle risorse delle politiche della coesione nonche' in
materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta
1. Al fine di garantire una maggiore e piu' efficace partecipazione
dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei
a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi
investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli
affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della
societa' in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche
progettualita', ivi compreso lo svolgimento di attivita' di
informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e
di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di
proposte, nonche' alla partecipazione da parte delle pubbliche
amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione
diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale «Governance e
capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10
agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020
del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del
predetto Programma operativo complementare.
2. Al fine di garantire una piu' efficace realizzazione delle
attivita' ad essa demandate, e' autorizzata la trasformazione della
societa' Eutalia s.r.l. in societa' per azioni, sulla base di un
progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio
sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo
restando quanto previsto dal testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione e' composto da tre
membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more
dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione
della societa' Eutalia s.r.l. e' prorogato fino alla nomina del nuovo
organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC)
dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC e'
riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del
contratto istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprensivo
annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte
variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro
100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC e'
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al
rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale
di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC e', altresi',
determinata l'entita' del compenso riconosciuto in base al valore e
alla complessita' degli interventi previsti dal contratto
istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita'.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo gia'
stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali
possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la
realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai
relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis,
a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto
istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono
destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi
dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti
l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilita' del
citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione
dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2,
del decreto-legge n. 50 del 2022.
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro
che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica
soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo,
di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le
successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A
decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono
dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato
decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le
disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a
crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di
riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo alla data
di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere
effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il
termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi
crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i
quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e'
subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3
giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le
parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i
quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546,
la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla
presentazione del ricorso.»;
b) al comma 12, terzo periodo, le parole "e' prorogato di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno
2025".
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati
in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.