Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei
lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilita' delle
alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e
all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108,
sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un
importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro
economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali sottoposto
all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un
importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti
di fattibilita' delle alternative progettuali da sottoporre al
Consiglio Superiore o alla Sezione speciale e' subordinato al
versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui
al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate
in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale versamento dovra' essere detratto dall'importo stabilito dalla
voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
numero 5) «imprevisti», di cui all'allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel
limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle
conseguenti necessita' operative connesse allo svolgimento
dell'attivita' di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della
composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21, e' abrogato.