Art. 20 
 
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Consiglio superiore dei
                           lavori pubblici 
 
  1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31  marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore  dei
lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilita' delle
alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice  e
all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  108,
sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di  un
importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo  del  quadro
economico relativo al progetto o della stima sommaria dei  costi  del
documento di fattibilita' delle  alternative  progettuali  sottoposto
all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un
importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti
di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  da  sottoporre  al
Consiglio  Superiore  o  alla  Sezione  speciale  e'  subordinato  al
versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento  di  cui
al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle  decentrate
in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale versamento dovra' essere detratto dall'importo  stabilito  dalla
voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
numero 5) «imprevisti», di cui all'allegato I.7 al presente codice. 
      2-ter. Le risorse di cui al comma  2-bis  sono  destinate,  nel
limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche  e  alle
conseguenti   necessita'   operative   connesse   allo    svolgimento
dell'attivita' di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  anche   ai   fini   dell'integrazione   della
composizione  del  Consiglio  con  ulteriori  tre  esperti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera f).»; 
    b) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle  disposizioni
di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.». 
  2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30  novembre  2005,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  2006,  n.
21, e' abrogato.