Art. 21
Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della
capacita' operativa del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "del sistema nazionale di protezione civile"
sono inserite le seguenti ", con particolare riferimento alle
esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente
articolo,";
b) le parole "e' consentito, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il
riconoscimento, per il triennio 2013-2015," sono sostituite dalle
seguenti: "e' consentito il riconoscimento";
c) le parole "delle integrazioni al trattamento economico
accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n.
3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti: "delle
integrazioni al trattamento economico accessorio gia' previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3,
dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le
integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.
3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal
personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia, per reperibilita', articolazioni dell'orario di lavoro e
protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate
esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo
5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17,
comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura
del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato
presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e
monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime
(COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri
Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di
vigilanza."
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacita' operativa del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri nell'esercizio delle attivita' di coordinamento delle
attivita' emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento
del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di
supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a),
del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n.1, nonche' per consentire l'effettivo svolgimento dei
compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesime codice, con
particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul
territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' provvedere al conferimento di incarichi
dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi
del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' incrementato al 17% della relativa dotazione organica a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.