Art. 21 
 
Misure urgenti finalizzate al  mantenimento  e  consolidamento  della
capacita' operativa del Dipartimento della  Protezione  Civile  della
                Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
  1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.50
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "del sistema nazionale di  protezione  civile"
sono  inserite  le  seguenti  ",  con  particolare  riferimento  alle
esigenze connesse con  lo  specifico  contesto  di  cui  al  presente
articolo,"; 
    b) le  parole  "e'  consentito,  nelle  more  del  rinnovo  della
contrattazione integrativa riguardante il personale della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri   e   comunque   fino   al   2015,   il
riconoscimento, per il triennio  2013-2015,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' consentito il riconoscimento"; 
    c)  le  parole  "delle  integrazioni  al  trattamento   economico
accessorio  previste  dall'articolo  5,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.
3967/2011, dall'articolo 17, comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge  24
dicembre  1993,  n.  537"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle
integrazioni  al  trattamento  economico  accessorio  gia'   previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n.  3967/2011,  dall'articolo
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo  6,  comma  3,
dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni  di  euro.  Le
integrazioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  dell'O.P.C.M.  n.
3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni  rese  dal
personale non dirigenziale  delle  Forze  Armate  e  delle  Forze  di
Polizia, per reperibilita', articolazioni  dell'orario  di  lavoro  e
protrazioni  dell'orario  di  lavoro  ordinario   fino   a   "cessate
esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui  all'articolo
5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011  e  di  cui  all'articolo  17,
comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute  nella  misura
del 30% e  limitatamente  al  personale  non  dirigenziale  impiegato
presso il Centro Funzionale Centrale, la  Sala  Situazioni  Italia  e
monitoraggio  del  territorio  (SI.STE.MA.)  ed  emergenze  marittime
(COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso  gli  altri
Presidi operativi attivati quali Funzioni  di  supporto  in  fase  di
vigilanza." 
  2. Al fine di mantenere e consolidare la  capacita'  operativa  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nell'esercizio delle attivita'  di  coordinamento  delle
attivita' emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento
del Servizio nazionale della protezione civile e quale  struttura  di
supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di  protezione
civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2,  lettera  a),
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.1, nonche' per consentire l'effettivo svolgimento dei
compiti  attribuiti  dall'articolo  8  del   medesime   codice,   con
particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale  nell'ambito  dei  contesti  emergenziali  in  essere   sul
territorio  nazionale,  il  limite  percentuale  entro  il  quale  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  puo'   provvedere   al   conferimento   di   incarichi
dirigenziali di seconda fascia per il triennio  2025-2027,  ai  sensi
del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e' incrementato al 17% della relativa  dotazione  organica  a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile.