Art. 20 
 
                   Controllo della Corte dei conti 
 
  1. I provvedimenti di natura regolatoria e  organizzativa  adottati
dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo  27,  comma  1,
della legge 24 novembre 2000, n.  340,  sono  dimezzati.  Durante  lo
svolgimento della fase  del  controllo  dei  provvedimenti,  l'organo
emanante puo', con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente
efficaci nonche' esecutori ed  esecutivi,  ai  sensi  degli  articoli
21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma
1 e' attribuita in ogni caso alla sezione centrale  della  Corte  dei
conti competente a esercitare il controllo di legittimita' sugli atti
del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato. 
  3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  della
          legge 14 gennaio 1994  n.  20,  recante:  «Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  10  del  14
          gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1,  della
          legge 24 novembre 2000 n. 340, recante:  «Disposizioni  per
          la delegificazione di norme e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  (Legge   di   semplificazione
          1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  275  del  24
          novembre 2000: 
                «Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
          della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla  Corte
          dei conti  per  il  controllo  preventivo  di  legittimita'
          divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni
          dalla  loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta   una
          pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la  Corte,
          nel  predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di
          legittimita' costituzionale, per  violazione  dell'articolo
          81 della Costituzione, delle norme aventi  forza  di  legge
          che costituiscono il presupposto  dell'atto,  ovvero  abbia
          sollevato,   in   relazione    all'atto,    conflitto    di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie  e  le
          risposte delle amministrazioni o del Governo, che non  puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
                2. La Sezione  del  controllo  comunica  l'esito  del
          procedimento nelle ventiquattro ore  successive  alla  fine
          dell'adunanza.  Le   deliberazioni   della   Sezione   sono
          pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. 
                3. All'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso. 
                4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo
          comma, del testo unico delle leggi sulla Corte  dei  conti,
          approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  puo'
          essere  attivato  dal  Consiglio  dei  ministri  anche  con
          riferimento ad una o  piu'  parti  dell'atto  sottoposto  a
          controllo. L'atto, che si e'  risolto  debba  avere  corso,
          diventa esecutivo ove le Sezioni riunite  della  Corte  dei
          conti non abbiano  deliberato  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta. 
                5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 21-bis,  21-ter  e
          21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi»  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: 
                «Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati). - 1.  Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal Codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci. 
                Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
                2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni  aventi
          ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 
                Art.  21-quater  (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento).  -  1.   I   provvedimenti   amministrativi
          efficaci  sono  eseguiti  immediatamente,  salvo  che   sia
          diversamente stabilito  dalla  legge  o  dal  provvedimento
          medesimo. 
                2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».