Art. 20
Controllo della Corte dei conti
1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati
dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo
svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo
emanante puo', con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente
efficaci nonche' esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli
21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma
1 e' attribuita in ogni caso alla sezione centrale della Corte dei
conti competente a esercitare il controllo di legittimita' sugli atti
del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.
3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000 n. 340, recante: «Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione
1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24
novembre 2000:
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal Codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi
ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».