Art. 21 
 
               Disposizioni in materia di trasparenza 
                     e di pubblicita' degli atti 
 
  1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e
designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di  lavori,
opere, servizi e forniture nonche' alle procedure  per  l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture,  lavori  e  opere  e  alle
erogazioni  e   concessioni   di   provvidenze   pubbliche   per   la
ricostruzione  privata,  ove  non  considerati  riservati  ai   sensi
dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  ovvero  secretati  ai   sensi
dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
n. 36 del 2023,  sono  pubblicati  e  aggiornati  nel  sito  internet
istituzionale   del   Commissario   straordinario,   nella    sezione
«Amministrazione  trasparente»,  e  sono  soggetti  alla   disciplina
stabilita dal  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.  Nella
medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto  legislativo
n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti  indicati
all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 61 e  139  del
          citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36: 
                «Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici).  -  1.
          Le informazioni e i dati relativi  alla  programmazione  di
          lavori, servizi e forniture,  nonche'  alle  procedure  del
          ciclo di vita dei contratti pubblici, ove  non  considerati
          riservati ai sensi dell'articolo  35  ovvero  secretati  ai
          sensi dell'articolo  139,  sono  trasmessi  tempestivamente
          alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso
          le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          assicurano il collegamento tra la sezione  "Amministrazione
          trasparente"  del  sito  istituzionale  e  la  Banca   dati
          nazionale dei contratti pubblici, secondo  le  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.  Sono
          pubblicati  nella  sezione  di  cui  al  primo  periodo  la
          composizione della commissione giudicatrice e  i  curricula
          dei suoi componenti, nonche'  i  resoconti  della  gestione
          finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
                3. Per la trasparenza dei  contratti  pubblici  fanno
          fede  i  dati  trasmessi  alla  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici presso  l'ANAC,  la  quale  assicura  la
          tempestiva  pubblicazione  sul  proprio  portale  dei  dati
          ricevuti,  anche  attraverso  la  piattaforma  unica  della
          trasparenza, e la periodica pubblicazione degli  stessi  in
          formato  aperto.  In  particolare,   sono   pubblicati   la
          struttura proponente, l'oggetto del bando,  l'elenco  degli
          operatori invitati a presentare offerte,  l'aggiudicatario,
          l'importo di aggiudicazione, i tempi di  completamento  dei
          lavori,  servizi  o  forniture  e  l'importo  delle   somme
          liquidate. 
                4.  L'ANAC,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  codice,  individua  con   proprio
          provvedimento  le  informazioni,  i  dati  e  le   relative
          modalita' di trasmissione  per  l'attuazione  del  presente
          articolo.». 
                «Art. 61 (Contratti  riservati).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono  riservare  il
          diritto di partecipazione alle procedure di  appalto  e  di
          concessione o possono riservarne l'esecuzione  a  operatori
          economici e a cooperative sociali e loro  consorzi  il  cui
          scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
          delle persone con disabilita'  o  svantaggiate,  o  possono
          riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
          protetti quando almeno il 30 per cento dei  lavoratori  sia
          composto da lavoratori  con  disabilita'  o  da  lavoratori
          svantaggiati. 
                2. 
                2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
          all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
          caratteristiche  delle  prestazioni  o   del   mercato   di
          riferimento, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
          possono  riservare  il  diritto  di   partecipazione   alle
          procedure di appalto e di concessione o possono  riservarne
          l'esecuzione a piccole e medie imprese. 
                3. Il bando di gara o  l'avviso  di  pre-informazione
          danno  espressamente  atto  che  si  tratta  di  appalto  o
          concessione riservati. 
                4. Si considerano soggetti con disabilita' quelli  di
          cui all'articolo 1 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  le
          persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
          legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti  di  ospedali
          psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti  in  trattamento
          psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori
          in eta' lavorativa in situazioni di difficolta'  familiare,
          le   persone   detenute   o   internate   negli    istituti
          penitenziari, i condannati e  gli  internati  ammessi  alle
          misure alternative alla detenzione e al lavoro  all'esterno
          ai sensi dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.
          354. 
                5.». 
                «Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
          del codice relative alle procedure di  affidamento  possono
          essere derogate: 
                  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
          di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
                  b) per i contratti la cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
                2. Ai fini della deroga di cui al  comma  1,  lettera
          a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento
          motivato,   le   classifiche   di   segretezza   ai   sensi
          dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  ovvero
          di altre norme vigenti, dando conto delle cause  specifiche
          che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
          con  particolare  riguardo  ai  presupposti  previsti   per
          ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui  al  comma
          1, lettera  b),  le  stazioni  appaltanti  dichiarano,  con
          provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le  forniture
          eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
          predetto provvedimento, precisando  le  cause  che  esigono
          tali misure. 
                3. I contratti di cui al comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
          limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della  legge  3
          agosto 2007, n. 124. 
                4. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
                5. La Corte dei conti, tramite  la  Sezione  centrale
          per il  controllo  dei  contratti  secretati,  esercita  il
          controllo preventivo sui provvedimenti motivati di  cui  al
          comma 2, il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla
          regolarita' dei contratti  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' il  controllo  sulla  regolarita',  correttezza  ed
          efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente
          comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun  anno  in
          una relazione al Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
          della Repubblica.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80
          del 5 aprile 2013.