Art. 21
Disposizioni in materia di trasparenza
e di pubblicita' degli atti
1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e
designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture nonche' alle procedure per l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle
erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la
ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi
dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet
istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione
«Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina
stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella
medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati
all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 61 e 139 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:
«Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici). - 1.
Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure del
ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai
sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso
le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono
pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti, nonche' i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno
fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la
tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati
ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della
trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in
formato aperto. In particolare, sono pubblicati la
struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario,
l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei
lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme
liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice, individua con proprio
provvedimento le informazioni, i dati e le relative
modalita' di trasmissione per l'attuazione del presente
articolo.».
«Art. 61 (Contratti riservati). - 1. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia
composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori
svantaggiati.
2.
2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato di
riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione
danno espressamente atto che si tratta di appalto o
concessione riservati.
4. Si considerano soggetti con disabilita' quelli di
cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
5.».
«Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del codice relative alle procedure di affidamento possono
essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera
a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento
motivato, le classifiche di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero
di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche
che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
con particolare riguardo ai presupposti previsti per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture
eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
predetto provvedimento, precisando le cause che esigono
tali misure.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3
agosto 2007, n. 124.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale
per il controllo dei contratti secretati, esercita il
controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al
comma 2, il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla
regolarita' dei contratti di cui al presente articolo,
nonche' il controllo sulla regolarita', correttezza ed
efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente
comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 5 aprile 2013.