Art. 22
Tutela dei lavoratori
1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al
ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o
distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali e'
concesso un contributo ai sensi della presente legge, e' assoggettata
alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche
relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, e' effettuata dal Commissario
straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui
all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al
periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma
1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili
pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di
iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse
edili provinciali o regionali costituite da una o piu' associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle
province interessate.
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad
un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono
tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i
cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali
per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti,
l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute
utili.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi
alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a fornire ai
propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile,
riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai
sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto
previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13
agosto 2010, n. 136.
7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo
sono stipulati appositi protocolli di legalita' con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio
le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella
ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo
permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1,
lettera u) e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(Omissis)
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
(Omissis).».
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per
la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente
comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei
lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori,
servizi o forniture considerata con riferimento all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro
appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente
al datore di lavoro committente il personale che svolge la
funzione di preposto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13
agosto 2010, n.136, recante: «Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2010:
«Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).
- 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.».