Art. 22 
 
                        Tutela dei lavoratori 
 
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione,  al
ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati  danneggiati  o
distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1  situati  nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato  di  ricostruzione
di rilievo nazionale  ai  sensi  dell'articolo  2,  per  i  quali  e'
concesso un contributo ai sensi della presente legge, e' assoggettata
alle disposizioni  previste  per  le  stazioni  appaltanti  pubbliche
relativamente all'osservanza del trattamento  economico  e  normativo
stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali
sottoscritti dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale, nonche' con riguardo al possesso del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC). 
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici
dei  lavori  di  cui  al  comma  1,  e'  effettuata  dal  Commissario
straordinario  avvalendosi  della  struttura  commissariale  di   cui
all'articolo 3, comma 2, con riferimento  ai  lavori  eseguiti  e  al
periodo di esecuzione degli stessi. 
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma
1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili
pubblici  danneggiati  dall'evento  calamitoso  hanno  l'obbligo   di
iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso  le  Casse
edili provinciali o regionali costituite da una o  piu'  associazioni
dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  regolarmente  operanti  nelle
province interessate. 
  4. Le imprese di cui al comma 3  sono  obbligate  a  provvedere  ad
un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri  dipendenti  e  sono
tenute a comunicare ai sindaci  dei  comuni  ove  sono  installati  i
cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali
per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente  di  lavoro
le modalita' di sistemazione alloggiativa  dei  suddetti  dipendenti,
l'indirizzo della loro dimora e le  ulteriori  informazioni  ritenute
utili. 
  5. Le organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale
presenti  nel  territorio  possono  definire   i   requisiti   minimi
alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4. 
  6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a  fornire  ai
propri dipendenti un tesserino, con un ologramma  non  riproducibile,
riportante gli elementi identificativi dei  dipendenti  medesimi,  ai
sensi delle leggi vigenti in materia e,  in  particolare,  di  quanto
previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u),  e  26  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5  della  legge  13
agosto 2010, n. 136. 
  7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del  Governo
sono stipulati appositi protocolli di legalita' con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio
le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella
ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo
permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18,  comma  1,
          lettera u) e 26 del decreto legislativo 9  aprile  2008  n.
          81, recante  «Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza nei luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008: 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  (Omissis) 
                  u) nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                (Omissis).». 
                «Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore  di  lavoro,
          in caso di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
          all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori    autonomi
          all'interno della propria azienda, o di una singola  unita'
          produttiva della stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo 
                  a) verifica, con le modalita' previste dal  decreto
          di cui all'articolo 6, comma  8,  lettera  g),  l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
                    1) acquisizione  del  certificato  di  iscrizione
          alla camera di commercio, industria e artigianato; 
                    2)      acquisizione      dell'autocertificazione
          dell'impresa appaltatrice o  dei  lavoratori  autonomi  del
          possesso dei requisiti di idoneita'  tecnico-professionale,
          ai  sensi  dell'articolo   47   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
                  b)  fornisce  agli  stessi   soggetti   dettagliate
          informazioni sui rischi specifici  esistenti  nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla
          propria attivita'. 
                2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  i  datori  di
          lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
                  a)  cooperano  all'attuazione   delle   misure   di
          prevenzione e protezione dai rischi  sul  lavoro  incidenti
          sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; 
                  b)  coordinano  gli  interventi  di  protezione   e
          prevenzione dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,
          informandosi reciprocamente  anche  al  fine  di  eliminare
          rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove  la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
                3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2, l'obbligo di cui  al  comma  3  non  si  applica  ai
          servizi di natura intellettuale,  alle  mere  forniture  di
          materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
          non e' superiore a cinque uomini-giorno,  sempre  che  essi
          non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio  di
          livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile
          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivita'   in   ambienti
          confinati, di cui al regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o
          dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per
          la riproduzione o biologici,  di  amianto  o  di  atmosfere
          esplosive o dalla presenza dei rischi  particolari  di  cui
          all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del  presente
          comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta  dei
          lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
          giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori,
          servizi o forniture considerata  con  riferimento  all'arco
          temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 
                3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato  dai
          soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  34,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti  i  casi  in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto che affida il contratto  redige  il  documento  di
          valutazione  dei  rischi  da   interferenze   recante   una
          valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi  alla
          tipologia della prestazione che  potrebbero  potenzialmente
          derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto  presso
          il  quale  deve  essere  eseguito   il   contratto,   prima
          dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto  documento
          riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza  presenti
          nei   luoghi   in   cui   verra'    espletato    l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 
                4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
          materia  di  responsabilita'  solidale   per   il   mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali  il
          lavoratore,    dipendente    dall'appaltatore     o     dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di  previdenza
          per il settore  marittimo  (IPSEMA).  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai  danni  conseguenza  dei
          rischi  specifici  propri  dell'attivita'   delle   imprese
          appaltatrici o subappaltatrici. 
                5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto  e
          di somministrazione, anche qualora  in  essere  al  momento
          della data di entrata in vigore del  presente  decreto,  di
          cui agli articoli 1559,  ad  esclusione  dei  contratti  di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. 
                6. Nella predisposizione  delle  gare  di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei  valori  economici  previsti  dalla
          contrattazione   collettiva   stipulata    dai    sindacati
          comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in
          materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
          merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali.  In
          mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo  del
          lavoro e' determinato in relazione al contratto  collettivo
          del settore merceologico piu'  vicino  a  quello  preso  in
          considerazione. 
                7. Per quanto non diversamente disposto  dal  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  come  da   ultimo
          modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge  3  agosto
          2007, n. 123, trovano applicazione in  materia  di  appalti
          pubblici le disposizioni del presente decreto. 
                8. Nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
          regime di  appalto  o  subappalto,  il  personale  occupato
          dall'impresa appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere
          munito di apposita tessera di riconoscimento  corredata  di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro. 
                8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita'  in
          regime  di  appalto  o  subappalto,  i  datori  di   lavoro
          appaltatori o subappaltatori devono indicare  espressamente
          al datore di lavoro committente il personale che svolge  la
          funzione di preposto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  13
          agosto 2010, n.136, recante: «Piano straordinario contro le
          mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
          antimafia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  196  del
          23 agosto 2010: 
                «Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).
          - 1. La tessera di riconoscimento di cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
          n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
          anche la data di assunzione e, in caso  di  subappalto,  la
          relativa autorizzazione. Nel caso di  lavoratori  autonomi,
          la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21,  comma
          1, lettera c), del citato decreto  legislativo  n.  81  del
          2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.».