Art. 23 
 
       Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno 
 
  1. Il soggetto che ha stipulato una  polizza  assicurativa  per  la
copertura  dei  danni  a  beni,  mobili   e   immobili,   strumentali
all'esercizio dell'attivita' di impresa, derivanti  dagli  eventi  di
cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  ai
sensi dell'articolo 2, puo' chiedere  l'immediata  liquidazione,  nel
limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente
indennizzabile ai sensi del  contratto  di  assicurazione  stipulato,
come stimato da  perizia  asseverata  da  un  tecnico  abilitato.  La
richiesta  e'   inviata   all'impresa   assicurativa,   all'indirizzo
contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento,
anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione. 
  2. L'impresa assicurativa, entro quindici  giorni  dalla  ricezione
della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di
verificare lo stato dei luoghi e le  effettive  condizioni  dei  beni
strumentali nonche' la riconducibilita'  causale  diretta  dei  danni
esistenti agli eventi calamitosi. 
  3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma  2,  se  non
sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilita'  causale
agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo  2,  l'impresa  assicurativa  liquida  all'avente
diritto un importo pari al 30 per cento del danno  indennizzabile  ai
sensi del contratto  di  assicurazione.  Se  il  sopralluogo  non  e'
effettuato nel termine di cui  al  comma  2,  l'impresa  assicurativa
provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione
della  richiesta.  Sono   fatte   salve   le   cause   di   nullita',
annullabilita' e risoluzione del contratto. La procedura  di  cui  al
presente articolo non puo' essere esclusa per volonta' delle parti  e
l'impresa  assicurativa  non  puo'  porre  eccezioni  allo  scopo  di
ritardare o evitare la prestazione. 
  4. Il procedimento previsto dai commi 1,  2  e  3  non  pregiudica,
successivamente al versamento della somma  di  cui  al  comma  3,  lo
svolgimento delle procedure di  verifica  e  liquidazione  del  danno
previste dal contratto di assicurazione. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  contratti
assicurativi per la copertura dei danni a beni,  mobili  e  immobili,
strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa  derivanti  dagli
eventi calamitosi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  situati  nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato  di  ricostruzione
di rilievo nazionale ai sensi  dell'articolo  2,  stipulati  in  data
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge  e  ai
contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali,  alla
medesima data, non sono decorsi i termini  contrattuali  per  l'invio
della denuncia di sinistro.