Art. 23
Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la
copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali
all'esercizio dell'attivita' di impresa, derivanti dagli eventi di
cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2, puo' chiedere l'immediata liquidazione, nel
limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente
indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato,
come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La
richiesta e' inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo
contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento,
anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di
verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni
strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni
esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non
sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilita' causale
agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente
diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai
sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non e'
effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa
provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullita',
annullabilita' e risoluzione del contratto. La procedura di cui al
presente articolo non puo' essere esclusa per volonta' delle parti e
l'impresa assicurativa non puo' porre eccezioni allo scopo di
ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica,
successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo
svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno
previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti
assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili,
strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai
contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla
medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio
della denuncia di sinistro.