Art. 24 
 
          Interventi per il recupero del sistema produttivo 
 
  1.  Nei  territori  colpiti  dagli   eventi   calamitosi   di   cui
all'articolo   1,   al   fine   di   assicurare    il    mantenimento
dell'occupazione e l'integrale recupero della  capacita'  produttiva,
il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  puo'  applicare  il
regime di aiuto di cui al  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
limitatamente a quanto disciplinato dal decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione,  del  17  giugno  2014,  e  del  regolamento  (UE)
2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023. 
  2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui  al  comma
1, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive  con  le
regioni  interessate  un  apposito  accordo  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. All'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 sono  destinate
le risorse disponibili che il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  147
del 22 giugno 2021,  assegna  alle  aree  di  crisi  industriale  non
complessa. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  recante:
          «Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
          attuazione del  piano  di  risanamento  della  siderurgia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989
          e' convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  maggio
          1989, n. 181, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  118
          del 23 maggio 1989. 
                
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato (Testo  rilevante  ai  fini
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014,  serie  L
          n. 187. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del
          13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          15 dicembre 2023 serie L. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  citata
          legge 7 agosto 1990 n. 241: 
                «Art.15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.».