Art. 24
Interventi per il recupero del sistema produttivo
1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento
dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva,
il Ministro delle imprese e del made in Italy puo' applicare il
regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le
regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 sono destinate
le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non
complessa.
Note all'art. 24:
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante:
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 1989.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, serie L
n. 187.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2023 serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990 n. 241:
«Art.15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».