Art. 25
Interventi per lo sviluppo
1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo
sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli
eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli
stanziamenti medesimi, puo' essere destinata, nel quadro di un
programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai
sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle
risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla
promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonche'
all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere
dei cittadini e delle imprese.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Commissario
straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa,
da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui
all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate
nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed e' finanziato a valere
sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse
eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di
destinazione a finalita' di sviluppo.
3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di
intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonche'
disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post
degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.