Art. 25 
 
                     Interventi per lo sviluppo 
 
  1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di  promuovere  lo
sviluppo economico e  sociale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato  lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per  i  singoli
eventi  calamitosi,  nel  limite  massimo  del  4  per  cento   degli
stanziamenti medesimi,  puo'  essere  destinata,  nel  quadro  di  un
programma di sviluppo  approvato  dal  Commissario  straordinario  ai
sensi del comma 2 del presente articolo,  alla  valorizzazione  delle
risorse  territoriali,  produttive  e  professionali  endogene,  alla
promozione di  effetti  occupazionali  diretti  e  indiretti  nonche'
all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi  al  benessere
dei cittadini e delle imprese. 
  2. Il programma di cui al comma  1  e'  approvato  dal  Commissario
straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa,
da  sancire  nell'ambito  della  Cabina  di  coordinamento   di   cui
all'articolo 4, delle regioni e delle province  autonome  interessate
nonche' dei rappresentanti delle province e dei  comuni  interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed e' finanziato a valere
sulle  risorse  di  cui  al  comma  1  e  sulle   ulteriori   risorse
eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  con  vincolo  di
destinazione a finalita' di sviluppo. 
  3. Il programma di  cui  al  comma  1  individua  le  tipologie  di
intervento  e  le  amministrazioni   pubbliche   attuatrici   nonche'
disciplina il monitoraggio, la valutazione  in  itinere  ed  ex  post
degli interventi  e  l'eventuale  revoca  o  la  rimodulazione  delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.