Art. 26 
 
Delega al Governo in materia  di  indennizzi  per  danni  causati  da
              calamita' naturali ed eventi catastrofali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati  ad
indennizzare persone fisiche e imprese  per  i  danni  al  patrimonio
edilizio cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  individuare   la   platea   dei   soggetti   aventi   diritto
all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di
copertura,  assicurando  l'efficiente  coordinamento   degli   schemi
assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di
intervento pubblico  applicate,  secondo  la  normativa  vigente,  in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali; 
    b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e  dei  danni
suscettibili  di   indennizzo   nonche'   l'entita'   dei   massimali
assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire
adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale; 
    c) promuovere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, la costituzione presso  la  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un  ruolo  di  esperti  per  la
stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi; 
    d)  valorizzare  forme   di   compartecipazione   delle   imprese
assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi  assicurativi,
anche al fine di mitigare, contenere  e  razionalizzare  gli  impatti
sulla finanza pubblica  derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di
intervento pubblico attivate in  occasione  di  eventi  calamitosi  e
catastrofali, a  supporto  del  superamento  dell'emergenza  ad  essi
correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati. 
  2. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  sono   trasmessi   alle   Camere   per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per  i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano  nel
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (Omissis) 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
                (Omissis).».