Art. 26
Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da
calamita' naturali ed eventi catastrofali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad
indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio
edilizio cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto
all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di
copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi
assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di
intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni
suscettibili di indennizzo nonche' l'entita' dei massimali
assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire
adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la
stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese
assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi,
anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti
sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di
intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi
correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».