Art. 24 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 1,3 milioni di
euro nel 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 62, comma 1,  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2023, n. 209. 
 
          Note all'articolo 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 27 dicembre 2023, n. 209  recante:  «Attuazione
          della   riforma   fiscale   in   materia   di    fiscalita'
          internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
          del 28 dicembre 2023: 
              «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  il  fondo  per  l'attuazione  della  delega
          fiscale con una dotazione di  373,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3
          milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro  per
          l'anno 2028, 438 milioni di euro  per  l'anno  2029,  450,1
          milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro  per
          l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e  492,2
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
              2. Agli oneri derivanti dall'articolo  3,  valutati  in
          7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
          articolo, pari a 373,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
          423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3  milioni  di
          euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
          euro per l'anno 2030, 463,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'articolo 18.».