Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 1,3 milioni di
euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.
Note all'articolo 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 2023:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il fondo per l'attuazione della delega
fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per
l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3
milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per
l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1
milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per
l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».