Art. 31 
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e  per  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' della presente legge ai  sensi  dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  della  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al
          titolo V della parte seconda della Costituzione» pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001: 
                «Art.  10.  -  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite».