Art. 31
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001:
«Art. 10. - Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite».