Art. 32 
                     Sostegno finanziario locale 
 
  1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel
rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  possono  definire
ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione  e  di  esenzione  da
tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle  aree  territoriali
oggetto della presente legge.