Art. 33
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a
38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102;
c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione
dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla
classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' le misure di sostegno, anche
finanziario, ad essa correlate.
Note all'art. 33:
Gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 22, 31, 33, 34, 35, 36, 37
e 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante:
«Provvedimenti in favore dei territori montani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1952,
abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente:
«Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano»,
«Concessioni di studi», «Demanio forestale»,
«Espropriazione», «Agevolazioni fiscali», «Opere private di
interesse comune», «Autorizzazione di spesa», «Direzione
generale per l'economia montana e per le foreste»,
«Comunioni familiari» «Agevolazioni fiscali», «Agevolazioni
fiscali per trasferimenti e permute» «Deroga al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267», «Regolamento
d'esecuzione».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 25 luglio 1952, n. 991, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Classificazione di comprensori di bonifica
e di bacini montani in comprensori di bonifica montana). -
Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di
bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933,
numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma,
sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le
disposizioni per i territori montani previste dalla
presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
concerto con quello per i lavori pubblici.».
Gli articoli 1, 2, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102 recante: «Nuove norme per lo
sviluppo della montagna», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1971, abrogati dalla
presente legge, recavano rispettivamente: «Finalita'»,
«Finalita' e mezzi per il loro raggiungimento»,
«Autorizzazione di spesa», «Riserva di investimenti
pubblici».
Gli articoli 1, 2, 21 e 25 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 recante: «Nuove disposizioni per le zone montane»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio
1994, abrogati dalla presente legge, recavano
rispettivamente: «Finalita' della legge», «Fondo nazionale
per la montagna», «Scuola dell'obbligo», «Onere
finanziario».
- Si riporta l'articolo 24 della citata legge 31
gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Informatica e telematica). - 1. Le
comunita' montane possono operare quali sportelli dei
cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra
le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono
pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso
gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti
da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni
comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili
forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio
sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi
d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni
montani e l'UNCEM.
4. (abrogato).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2012.
- Si riporta l'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). -
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c)
destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;".
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: "e in euro
6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87
a decorrere dall'anno 2020";
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta
la seguente:
"d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)".
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,
quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal
2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
dal 2015 al 2023".
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali
e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di
obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio
1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio
2019" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti
locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di
cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".
2-quater. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e'
abrogata.
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente:
"473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la
certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui
al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto
di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2020".
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies
si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla
lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di
quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse.
2-octies. (abrogato)
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da
parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e
l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il
finanziamento di interventi di supporto ai processi
comunali di investimento, di sviluppo della capacita' di
accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi
finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a
4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a
5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti
e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti
all'Unione europea da parte di comuni interamente
confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma
2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019
e' destinata all'incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non
appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31
dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i
medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di
cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo
sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla
modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo
258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e
2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le
unioni di comuni,".
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal
comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per
l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.