Art. 33 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33  a
38 della legge 25 luglio 1952, n. 991; 
    b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102; 
    c) gli articoli 1, 2, 21, 24,  comma  4,  e  25  della  legge  31
gennaio 1994, n. 97; 
    d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
    e) l'articolo 57, comma 2-octies, del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. 
  2. Nelle more dell'entrata in vigore  della  nuova  classificazione
dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  continuano  ad
applicarsi  le   disposizioni,   anche   regionali,   relative   alla
classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, nonche' le  misure  di  sostegno,  anche
finanziario, ad essa correlate. 
 
          Note all'art. 33: 
              Gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 22, 31, 33, 34, 35, 36,  37
          e  38  della  legge  25  luglio  1952,  n.   991   recante:
          «Provvedimenti in favore dei territori montani», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del  31  luglio  1952,
          abrogati dalla presente  legge,  recavano  rispettivamente:
          «Mutui  di  miglioramento  e  per  l'artigianato  montano»,
          «Concessioni    di     studi»,     «Demanio     forestale»,
          «Espropriazione», «Agevolazioni fiscali», «Opere private di
          interesse comune», «Autorizzazione  di  spesa»,  «Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e  per   le   foreste»,
          «Comunioni familiari» «Agevolazioni fiscali», «Agevolazioni
          fiscali per  trasferimenti  e  permute»  «Deroga  al  regio
          decreto  30   dicembre   1923,   n.   3267»,   «Regolamento
          d'esecuzione». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  citata
          legge  25  luglio  1952,  n.  991,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 15 (Classificazione di comprensori di  bonifica
          e di bacini montani in comprensori di bonifica montana).  -
          Nelle zone che restino  a  far  parte  dei  comprensori  di
          bonifica regolati  dal  regio  decreto  13  febbraio  1933,
          numero 215, riclassificati ai sensi del  precedente  comma,
          sono   applicabili,   in   quanto   piu'   favorevoli,   le
          disposizioni  per  i  territori  montani   previste   dalla
          presente legge, nei limiti territoriali da  stabilirsi  con
          decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste  di
          concerto con quello per i lavori pubblici.». 
              Gli articoli 1, 2, 15, 16, 17, 18 e 19  della  legge  3
          dicembre  1971,  n.  1102  recante:  «Nuove  norme  per  lo
          sviluppo  della  montagna»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 324  del  23  dicembre  1971,  abrogati  dalla
          presente  legge,  recavano  rispettivamente:   «Finalita'»,
          «Finalita'   e   mezzi   per   il   loro   raggiungimento»,
          «Autorizzazione  di  spesa»,   «Riserva   di   investimenti
          pubblici». 
              Gli articoli 1, 2, 21 e 25 della legge 31 gennaio 1994,
          n. 97 recante: «Nuove disposizioni per  le  zone  montane»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del  9  febbraio
          1994,   abrogati    dalla    presente    legge,    recavano
          rispettivamente: «Finalita' della legge», «Fondo  nazionale
          per   la   montagna»,   «Scuola    dell'obbligo»,    «Onere
          finanziario». 
              - Si  riporta  l'articolo  24  della  citata  legge  31
          gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Informatica  e  telematica).  -   1.   Le
          comunita'  montane  possono  operare  quali  sportelli  dei
          cittadini per superare le difficolta' di comunicazione  tra
          le varie strutture e servizi territoriali. A tal  fine,  le
          amministrazioni pubbliche  ed  i  soggetti  che  gestiscono
          pubblici servizi sono tenuti a  consentire  loro  l'accesso
          gratuito a tutte le informazioni ed i servizi  non  coperti
          da segreto. 
                2.  L'autorita'  per  l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione,   sentita   l'Unione   nazionale    comuni
          comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le  possibili
          forme di reciproca collaborazione e consultazione. 
                3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, istituisce,  nell'ambito  del  proprio
          sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei  servizi
          d'interesse delle aree montane, con le comunita', i  comuni
          montani e l'UNCEM. 
                4. (abrogato).». 
              -  La  legge  24  dicembre  2012,   n.   228   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2012. 
              - Si riporta l'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre
          2019, n. 124  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e per  esigenze  indifferibili»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 ottobre 2019,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali).  -
          1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c)
          destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,   eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo;". 
                1-bis. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,
          n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  448,   le   parole:   "e   in   euro
          6.208.184.364,87   a   decorrere   dall'anno   2018"   sono
          sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro  6.213.684.364,87
          a decorrere dall'anno 2020"; 
                  b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta
          la seguente: 
                    "d-ter) destinato, nel  limite  massimo  di  euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)". 
                1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis,  pari  a  5,5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,
          quanto a 2 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno; 
                  b) quanto a 5,5 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-quater. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli  anni  dal
          2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
          dal 2015 al 2023". 
                2. A decorrere dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti  locali
          e ai loro organismi  ed  enti  strumentali,  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118, nonche' ai loro  enti  strumentali  in  forma
          societaria cessano di applicarsi le  seguenti  disposizioni
          in materia di contenimento e di riduzione della spesa e  di
          obblighi formativi: 
                  a) articolo  27,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  b) articolo  6,  commi  7,  8,  9,  12  e  13,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
                  d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio
          1987, n. 67; 
                  e) articolo 2, comma 594, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
                  f) articolo 12, comma 1-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. 
                2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  il  comma  2
          dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge  30
          dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 
                2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio
          2019" sono soppresse; 
                  b) al secondo periodo,  le  parole  da:  "Gli  enti
          locali" fino a: "31 dicembre 2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Gli enti locali che optano per  la  facolta'  di
          cui al primo periodo allegano al rendiconto una  situazione
          patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". 
                2-quater.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
                  b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera  a)  e'
          abrogata. 
                2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
                  "473-bis.  Per  il  solo  anno  2017,  qualora   la
          certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui
          al comma 470 sia difforme dalle risultanze  del  rendiconto
          di gestione, gli enti  sono  tenuti  a  inviare  una  nuova
          certificazione, a  rettifica  della  precedente,  entro  il
          termine perentorio del 31 gennaio 2020". 
                2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  2-quinquies
          si provvede con le  risorse  non  utilizzate  di  cui  alla
          lettera b) del comma 479 dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. 
                2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le  parole:  "mediante  utilizzo  di
          quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse. 
                2-octies. (abrogato) 
                2-novies. Fermo restando l'obbligo  del  riversamento
          all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno  2019  da
          parte della Fondazione IFEL - Istituto  per  la  finanza  e
          l'economia locale, di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  delle  somme
          dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
          di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,
          2022 e 2023 a  favore  della  predetta  Fondazione  per  il
          finanziamento  di  interventi  di  supporto   ai   processi
          comunali di investimento, di sviluppo  della  capacita'  di
          accertamento e riscossione e  di  prevenzione  delle  crisi
          finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a
          4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per
          ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190; 
                  b) quanto a 1 milione di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
                2-decies. Nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a
          5,5 milioni di euro per l'anno 2019. 
                2-undecies. Il fondo di  cui  al  comma  2-decies  e'
          destinato  al  pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con  enti
          e imprese aventi sede  legale  in  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione  europea  da   parte   di   comuni   interamente
          confinanti con i medesimi Paesi. 
                2-duodecies. Una quota del  fondo  di  cui  al  comma
          2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno  2019
          e'  destinata  all'incremento  della  massa  attiva   della
          gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
          con  enti  e  imprese  aventi  sede  legale  in  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea  da  parte  di  comuni  che
          hanno  deliberato  il  dissesto  finanziario  entro  il  31
          dicembre 2018 e  che  sono  interamente  confinanti  con  i
          medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione  del  fondo  di
          cui al comma 2-decies, i debiti di  cui  al  primo  periodo
          sono integralmente pagati anche nel caso  di  ricorso  alla
          modalita' semplificata di liquidazione di cui  all'articolo
          258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                2-terdecies. Il fondo di cui  al  comma  2-decies  e'
          ripartito tra i beneficiari di cui ai  commi  2-undecies  e
          2-duodecies  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 28 dicembre 2019. 
                2-quaterdecies. All'onere  derivante  dall'attuazione
          del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro  per  l'anno
          2019, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo di parte corrente di cui  al  comma  5  dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                2-quinquiesdecies.  All'articolo  74,  comma  1,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti:  "le
          unioni di comuni,". 
                2-sexiesdecies. Alle  minori  entrate  derivanti  dal
          comma  2-quinquiesdecies,  valutate  in  100.000  euro  per
          l'anno 2021 e in 56.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.