Art. 34 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3,  8,  10  e  16,
agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26,
27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5  milioni
di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno  2027,  a
108 milioni di euro per l'anno 2028, a  110,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni
di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno  2032,  a
101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno, a 112  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per  l'anno  2028,  ai  fini  della
compensazione  in  termini  di  fabbisogno,  mediante  corrispondente
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti  dall'articolo  6,
comma 8; 
    b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5  milioni
di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno  2027,  a
108 milioni di euro per l'anno 2028, a  110,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni
di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno  2032,  a
101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma
593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Ad esclusione di quanto previsto dal  comma  1,  dalle  restanti
disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal  comma
1 sono soggette ad  un  monitoraggio  effettuato  congiuntamente  dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sulla  base  degli  esiti  del
monitoraggio  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  ottimizzare
l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,  provvedendo
a rimodulare  le  predette  risorse  tra  le  misure  previste  dalla
presente legge, ad invarianza degli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica. Gli schemi dei decreti  di  cui  al  secondo  periodo  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli  schemi
dei decreti sono corredati di apposita relazione  tecnica,  anche  ai
fini della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi  utilizzati  per  la
quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure. 
  4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le  necessarie
variazioni dei criteri e delle modalita' di concessione  dei  crediti
d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e  7,
19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27,  comma  1,  conseguenti  alla
verifica  della  congruita'  dei  limiti  di  spesa  stabiliti  nelle
suddette disposizioni. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per i riferimenti  al  comma  593,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n.  234  si  vedano  le  note
          all'articolo 4. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.