Art. 34
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16,
agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26,
27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni
di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a
108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per
l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni
di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a
101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della
compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6,
comma 8;
b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni
di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a
108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per
l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni
di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a
101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma
593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti
disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma
1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del
monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare
l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo
a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla
presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi
dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie
variazioni dei criteri e delle modalita' di concessione dei crediti
d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7,
19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla
verifica della congruita' dei limiti di spesa stabiliti nelle
suddette disposizioni.
Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al comma 593, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note
all'articolo 4.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.