Art. 27 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Dall'attuazione   della   presente   legge,   ad    esclusione
dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'adempimento delle disposizioni  della  presente  legge
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.