Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione
dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.