Art. 28 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
la lettera z) e' sostituita dalla seguente: 
    «z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere
accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati,
costituire  e  partecipare  a   partenariati   pubblico-privato   nel
territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, a consorzi,  fondazioni  o  societa'  con
soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  o  di  Paesi  appartenenti
all'Unione europea. Sulla  base  dell'interesse  nazionale  e  previa
autorizzazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  puo'
altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti
pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di  Paesi  extraeuropei
con i quali siano stati sottoscritti accordi  di  cooperazione  o  di
partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale». 
  2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,  come
modificato dall'articolo 3  della  presente  legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «adottata con determinazione  tecnica  del  direttore
generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
    b) nel capo I, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  15-bis  (Disposizioni  di  coordinamento).  -  1.   Ogni
riferimento al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  e'  da
intendersi  alle  corrispondenti  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data  in  cui
le stesse acquistano efficacia». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 settembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
          z), del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
              «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in
          relazione  a  tale  ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                b)   predispone    la    strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                c) svolge ogni necessaria attivita'  di  supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                d) e' Autorita' nazionale competente NIS e  Punto  di
          contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
          d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
          giuridica dell'ordinamento; 
                d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi
          informatiche di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  g),
          del decreto legislativo NIS; 
                d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato  CSIRT  Italia,
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
          legislativo NIS; 
                e) e' Autorita'  nazionale  di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                  1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,  paragrafo
          1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, le  strutture  specializzate  del  Ministero
          della difesa e del Ministero dell'interno  quali  organismi
          di  valutazione  della  conformita'  per   i   sistemi   di
          rispettiva competenza; 
                  2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo  6,
          lettera b), del regolamento (UE)  2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della  presente  legge,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                e-bis) e' Autorita' competente per  l'esecuzione  dei
          compiti previsti dal regolamento  delegato  (UE)  2024/1366
          della Commissione,  dell'11  marzo  2024,  che  integra  il
          regolamento (UE) 2019/943  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio 
                f)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                  1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
          di  cui  al   decreto-legge   perimetro   e   ai   relativi
          provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
          al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale  ai
          sensi  del  decreto-legge  perimetro,   le   attivita'   di
          ispezione e  verifica  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
          lettera c), del decreto-legge perimetro e  quelle  relative
          all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle
          sanzioni  amministrative  previste  dal  medesimo  decreto,
          fatte salve quelle di cui all'articolo  3  del  regolamento
          adottato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                  2)   alla   sicurezza   e   all'integrita'    delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                  3)  alla  sicurezza  delle  reti  e   dei   sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
          di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di  cui
          all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56; 
                h)  assume  tutte   le   funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                i)  assume  tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
          del Nucleo per la cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,
          alle attivita' necessarie per l'attuazione e  il  controllo
          dell'esecuzione dei provvedimenti  assunti  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto-legge perimetro; 
                m)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione
          nell'ambito della strategia di cui alla  lettera  b),  allo
          sviluppo e alla  diffusione  di  standard,  linee  guida  e
          raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
          sistemi informatici, alla valutazione della  sicurezza  dei
          sistemi crittografici  nonche'  all'organizzazione  e  alla
          gestione  di  attivita'  di  divulgazione   finalizzate   a
          promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
          della   tecnologia   blockchain,    come    strumento    di
          cybersicurezza.  L'Agenzia,  anche  per  il   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
          e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di  nuovi
          algoritmi proprietari, la ricerca  e  il  conseguimento  di
          nuove  capacita'  crittografiche   nazionali   nonche'   la
          collaborazione internazionale con gli organismi esteri  che
          svolgono analoghe  funzioni.  A  tale  fine,  e'  istituito
          presso  l'Agenzia,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, il Centro nazionale di  crittografia,  il
          cui funzionamento e'  disciplinato  con  provvedimento  del
          direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
          di crittografia svolge le funzioni di centro di  competenza
          nazionale per  tutti  gli  aspetti  della  crittografia  in
          ambito  non  classificato,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Ufficio   centrale   per   la   segretezza,   di   cui
          all'articolo 9 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  con
          riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche'  le
          competenze degli organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7
          della medesima legge; 
                m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud
          per  la  pubblica  amministrazione   nel   rispetto   della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                n)  sviluppa  capacita'  nazionali  di   prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  i)  del
          decreto legislativo NIS. A tale fine,  promuove  iniziative
          di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
          capacita'; 
                n-bis) nell'ambito delle funzioni  di  cui  al  primo
          periodo della lettera n),  svolge  ogni  attivita'  diretta
          all'analisi  e  al  supporto  per  il  contenimento  e   il
          ripristino dell'operativita' dei sistemi  compromessi,  con
          la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
          subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o   attacchi
          informatici. La mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  valutata  ai  fini   dell'applicazione   delle
          sanzioni previste dall'articolo  1,  commi  10  e  14,  del
          decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2-bis, del  medesimo  decreto-legge  perimetro,  i
          soggetti  essenziali  e  i  soggetti  importanti   di   cui
          all'articolo 6 del decreto  legislativo  NIS,  del  decreto
          legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3,  alinea,
          del codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
          gli  organi  dello   Stato   preposti   alla   prevenzione,
          all'accertamento e alla repressione dei reati, alla  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli  organismi  di
          informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                n-ter) provvede  alla  raccolta,  all'elaborazione  e
          alla classificazione dei dati relativi  alle  notifiche  di
          incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti  in
          osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono  resi
          pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
          14, comma 1, quali  dati  ufficiali  di  riferimento  degli
          attacchi informatici portati ai soggetti  che  operano  nei
          settori rilevanti per gli  interessi  nazionali  nel  campo
          della  cybersicurezza.  Agli  adempimenti  previsti   dalla
          presente  lettera  si  provvede  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente; 
                o)   partecipa   alle   esercitazioni   nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                p) cura e promuove la definizione ed il  mantenimento
          di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente  nel
          dominio della cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli
          orientamenti e degli sviluppi in ambito  internazionale.  A
          tal fine, l'Agenzia esprime  pareri  non  vincolanti  sulle
          iniziative  legislative  o  regolamentari  concernenti   la
          cybersicurezza; 
                q) coordina,  in  raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                r)  perseguendo  obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. 
              L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le  altre
          amministrazioni a cui la legge  attribuisce  competenze  in
          materia  di  cybersicurezza  e,  in  particolare,  con   il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,  anche
          mediante  il   coinvolgimento   del   settore   privato   e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                t) promuove, sostiene e  coordina  la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                u) svolge attivita'  di  comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                v)    promuove    la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                v-bis)  puo'  predisporre  attivita'  di   formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
          concludere accordi di collaborazione, comunque  denominati,
          con  soggetti   privati,   costituire   e   partecipare   a
          partenariati  pubblico-privato  nel  territorio  nazionale,
          nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  a  consorzi,  fondazioni  o  societa'   con
          soggetti  pubblici  e  privati,   italiani   o   di   Paesi
          appartenenti all'Unione europea. Sulla base  dell'interesse
          nazionale  e  previa  autorizzazione  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  puo'  altresi'   partecipare   a
          consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e
          privati di Paesi della NATO ovvero  di  Paesi  extraeuropei
          con  i  quali   siano   stati   sottoscritti   accordi   di
          cooperazione o di partenariato per lo sviluppo  di  sistemi
          di intelligenza artificiale. 
                aa)  e'   designata   quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
              1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma 1. 
              Per la partecipazione al  Comitato  tecnico-scientifico
          non sono previsti gettoni di presenza, compensi o  rimborsi
          di spese. 
              2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,    il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
              3. 
              4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'
          trasferito presso l'Agenzia. 
              5. Nel rispetto delle competenze  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 della  legge  28
          giugno 2024 n. 901, recante: «Disposizioni  in  materia  di
          rafforzamento della cybersicurezza  nazionale  e  di  reati
          informatici.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
          2024, n. 153, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Obblighi di notifica di incidenti).  -  1.  Le
          pubbliche amministrazioni  centrali  individuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, i comuni con  popolazione
          superiore  a  100.000  abitanti  e,  comunque,   i   comuni
          capoluoghi di regione, nonche'  le  societa'  di  trasporto
          pubblico urbano  con  bacino  di  utenza  non  inferiore  a
          100.000  abitanti,  le  societa'  di   trasporto   pubblico
          extraurbano operanti nell'ambito delle citta' metropolitane
          e le aziende sanitarie locali segnalano e  notificano,  con
          le modalita' e nei termini di cui al comma 2  del  presente
          articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia  adottata
          con   determinazione   tecnica   del   direttore   generale
          dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   aventi
          impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.
          Tra i soggetti di  cui  al  presente  comma  sono  altresi'
          comprese le rispettive societa'  in  house  che  forniscono
          servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo
          periodo del presente  comma  ovvero  servizi  di  raccolta,
          smaltimento  o  trattamento   di   acque   reflue   urbane,
          domestiche  o   industriali,   come   definite   ai   sensi
          dell'articolo  2,  punti  1),  2)  e  3),  della  direttiva
          91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione
          dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3,  punto
          9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 novembre 2008. 
              2. I soggetti  di  cui  al  comma  1  segnalano,  senza
          ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro
          ore dal momento in  cui  ne  sono  venuti  a  conoscenza  a
          seguito  delle  evidenze   comunque   ottenute,   qualunque
          incidente riconducibile a una delle  tipologie  individuate
          nella tassonomia di cui al comma  1  ed  effettuano,  entro
          settantadue  ore  a  decorrere  dal  medesimo  momento,  la
          notifica  completa  di  tutti  gli   elementi   informativi
          disponibili. La segnalazione e la successiva notifica  sono
          effettuate tramite le apposite  procedure  disponibili  nel
          sito   internet   istituzionale   dell'Agenzia    per    la
          cybersicurezza nazionale. 
              3. Per i comuni con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le  societa'
          di trasporto pubblico  urbano  con  bacino  di  utenza  non
          inferiore a 100.000 abitanti, per le societa' di  trasporto
          pubblico  extraurbano  operanti  nell'ambito  delle  citta'
          metropolitane, per le aziende sanitarie  locali  e  per  le
          societa' in house che  forniscono  servizi  informatici,  i
          servizi di  trasporto  di  cui  al  presente  comma  ovvero
          servizi di raccolta, smaltimento  o  trattamento  di  acque
          reflue urbane, domestiche o industriali, come  definite  ai
          sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3),  della  direttiva
          91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione
          dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3,  punto
          9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, gli  obblighi  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              4. Qualora i soggetti di  cui  al  comma  1  effettuino
          notifiche volontarie di incidenti  al  di  fuori  dei  casi
          indicati nella tassonomia di cui al medesimo  comma  1,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5,
          del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
              5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di
          cui ai  commi  1  e  2,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale  comunica  all'interessato  che  la  reiterazione
          dell'inosservanza, nell'arco di  cinque  anni,  comportera'
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e  puo'
          disporre, nei dodici mesi successivi  all'accertamento  del
          ritardo o dell'omissione, l'invio di  ispezioni,  anche  al
          fine di verificare  l'attuazione,  da  parte  dei  soggetti
          interessati dall'incidente, di interventi di  rafforzamento
          della  resilienza  agli   stessi,   direttamente   indicati
          dall'Agenzia  per  la   cybersicurezza   nazionale   ovvero
          previsti da apposite linee guida  adottate  dalla  medesima
          Agenzia. Le modalita' di tali ispezioni  sono  disciplinate
          con determinazione del direttore generale dell'Agenzia  per
          la  cybersicurezza  nazionale,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              6. Nei casi di  reiterata  inosservanza,  nell'arco  di
          cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi  1  e
          2,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale   applica
          altresi', nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17,
          comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109, introdotto dall'articolo 11 della  presente  legge,
          una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  25.000  a
          euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al  comma  1  del
          presente articolo. La  violazione  delle  disposizioni  del
          comma 1 del presente  articolo  puo'  costituire  causa  di
          responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile per
          i funzionari e i dirigenti responsabili. 
              7. Fermi restando gli obblighi  e  le  sanzioni,  anche
          penali, previsti da altre norme di legge,  le  disposizioni
          del presente articolo non si applicano: 
                a) ai  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e a quelli di cui  all'articolo  1,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
                b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
          all'accertamento e alla repressione dei reati, alla  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
          sicurezza  militare  dello  Stato  e  agli   organismi   di
          informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
          della legge 3 agosto 2007, n. 124.».