Art. 51
Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e
famiglie
1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo
ciclo sono effettuate con modalita' telematica mediante la
piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di
corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo
grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire
l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione
obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli
studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad
acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto
finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo
e' valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo d'istruzione».
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai
due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 60, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il "Piano delle
arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, il capo II e' abrogato.
5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, sono abrogati.
6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' soppresso;
b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo
collegiale» sono soppresse.
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati
da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e
spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi
educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in
possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non
rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi
ludico-ricreativi o di mero accudimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le
regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della
programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse
stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma
1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli
enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli
stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al
Ministero dell'istruzione e del merito»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al
monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo
delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli
interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all'articolo 8»;
e) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di
durata quinquennale»;
f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei
servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti:
«pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro
qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di
ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri
online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di
identita' elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle
comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni
o gli esercenti la responsabilita' genitoriale».
Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75 recante «Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
- 1. La vigente dotazione organica del Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di due
posizioni dirigenziali di livello generale e di otto
posizioni dirigenziali amministrative di livello non
generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a
decorrere dall'anno 2024.
Alla conseguente riorganizzazione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1,
comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo
periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro
9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono
prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia
all'incarico, resta salva la possibilita' per le
istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di
istituto.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. Le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e
del secondo ciclo sono effettuate con modalita' telematica
mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli
alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche
statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni
sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al
successivo grado di istruzione obbligatoria dalla
piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al
primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono
tenute ad acquisire l'attestazione di superamento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma.
L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo d'istruzione.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del
merito, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non
regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali
compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di
accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il
corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le
garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti:
"previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,".
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono
inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".»
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). -
1.Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante concorso selettivo per titoli ed esami,
organizzato su base regionale, bandito dal Ministero
dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Al concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che
conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi
concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e
prova.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60 recante «Norme sulla
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il "Piano delle
arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche
valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui
all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi
ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa
attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle
reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo
flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere
artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di
istruzione, dei poli a orientamento artistico e
performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto,
e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella
realizzazione dei «temi della creativita'»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a
favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e
di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le
differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento
dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni
scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento
artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di
cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo
dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse
laboratoriali, strumentali e professionali anche
nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e
degli alunni e delle studentesse e degli studenti a
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e
ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e
storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche,
storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture
dell'antichita';
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre,
esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e
coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di
studentesse e studenti all'estero e promozione
internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e
scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e
straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.»
- Il capo II, Titolo I, parte I del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.», abrogato
dalla presente legge recava: «organi collegiali a livello
distrettuale».
- Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233 «Riforma degli organi collegiali territoriali
della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59», abrogati dalla presente legge recavano,
rispettivamente: «Consigli regionali dell'istruzione» e
«Consigli scolastici locali».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, commi 3, 4 e 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 3. Relativamente alle
competenze in materia di istruzione non universitaria, il
ministero ha organizzazione periferica, articolata in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o
dirigenziale generale, in relazione alla popolazione
studentesca della relativa regione, quali autonomi centri
di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le
funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Alla organizzazione degli uffici scolastici
regionali si provvede con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento
stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche
regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e
supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente
soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del presidente
del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.»
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8 , 10
e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di
funzionamento diversificate in relazione ai tempi di
apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva,
assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono
caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con
la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione
coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per
l'infanzia opera personale educativo qualificato in
possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14,
comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per
l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero
accudimento.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
«Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e
equa estensione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza
con le linee contenute nel Piano di azione nazionale
pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di
cui all'articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio
nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del
personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di
formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di
valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema
integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di
valutazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, un sistema informativo
coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita'
educativa, definisce, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli
orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche
proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che
coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito
all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12,
delle risorse regionali della programmazione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di
cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate
dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8.»
«Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
(Omissis)
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), e al monitoraggio di
cui all'articolo 5, comma1, lettera f-bis). A tal fine,
verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito
all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con
la programmazione regionale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li
trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»
«Art. 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali). - 1.
Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
(omissis)
c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica
del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del
proprio territorio; e trasmettono annualmente i dati
necessari al monitoraggio statale e regionale in merito
all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.
A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali,
regionali e comunali per l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all'articolo 8»
«Art. 8 (Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di
azione nazionale pluriennale che, progressivamente e
gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo
di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse
messe a disposizione dagli altri enti interessati, il
Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
fase sperimentale delle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro
progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i
servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a
domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce
la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per
il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del
Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di
indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio
territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto
conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e
sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da
parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale
pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del
merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di
durata quinquennale.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione
nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a
ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle
specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da
parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno
mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
di rispettiva competenza.»
«Art. 10 (Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - (omissis)
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro
tale termine deve essere ricostituita. Ai commissari non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.»
«Art. 12 (Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - (omissis)
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni,
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica,
messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di
proprieta' delle Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e
delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre
la partecipazione economica delle famiglie;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri). - (omissis). - 31.
A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line. Ai
registri online si accede tramite il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID) o la carta di identita' elettronica (CIE). Nel primo
ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato
elettronico accedono i genitori degli alunni o gli
esercenti la responsabilita' genitoriale».