Art. 51 
 
Misure  di  semplificazione  in  ambito  scolastico  per  studenti  e
                              famiglie 
 
  1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno  2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,  n.
112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni  alle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del  secondo
ciclo  sono  effettuate  con   modalita'   telematica   mediante   la
piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al  primo  anno  di
corso delle  istituzioni  scolastiche  statali  secondarie  di  primo
grado,   le   medesime   istituzioni   sono   tenute   ad   acquisire
l'attestazione  di  ammissione  al  successivo  grado  di  istruzione
obbligatoria  dalla  piattaforma.  Ai  fini   dell'iscrizione   degli
studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono  tenute  ad
acquisire  l'attestazione  di   superamento   dell'esame   di   Stato
conclusivo del  primo  ciclo  di  istruzione,  comprensivo  del  voto
finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui  all'ottavo  periodo
e' valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato  conclusivo  del
secondo ciclo d'istruzione». 
  2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli  formativi  relativi  ai
due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse. 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 60, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il "Piano  delle
arti" e' adottato con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, di concerto con il Ministro della cultura e con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel  limite  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». 
  4. Alla parte I, titolo  I,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, il capo II e' abrogato. 
  5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233, sono abrogati. 
  6. All'articolo 75, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' soppresso; 
    b)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  del   relativo   organo
collegiale» sono soppresse. 
  7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono  caratterizzati
da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e
spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi
educativi per l'infanzia opera  personale  educativo  qualificato  in
possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma  3.  Non
rientrano  tra  i  servizi  educativi  per   l'infanzia   i   servizi
ludico-ricreativi o di mero accudimento»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «f-bis) attiva  azioni  di  monitoraggio,  che  coinvolgono  le
regioni e gli enti locali, in merito all'impiego  delle  risorse  del
Fondo  di  cui  all'articolo  12,  delle  risorse   regionali   della
programmazione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle  scuole
dell'infanzia di cui  all'articolo  12,  comma  4,  e  delle  risorse
stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano  di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma
1, lettera f-bis). A tal fine, verificati  i  dati  comunicati  dagli
enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli
stessi con la programmazione regionale,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e  li  trasmettono  al
Ministero dell'istruzione e del merito»; 
    d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i  dati  necessari  al
monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo
delle risorse statali, regionali e comunali  per  l'attuazione  degli
interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di  cui
all'articolo 8»; 
    e) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Alla scadenza del Piano  di  azione  nazionale  pluriennale
vigente alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di
durata quinquennale»; 
    f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 12, comma 2, lettera b),  dopo  le  parole:  «dei
servizi  educativi  per  l'infanzia»  sono  inserite   le   seguenti:
«pubblici e privati accreditati» e dopo  le  parole:  «e  della  loro
qualificazione» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  al  fine  di
ridurre la partecipazione economica delle famiglie». 
  8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «.  Ai  registri
online  si  accede  tramite  il  sistema  pubblico  per  la  gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) o la  carta  di
identita' elettronica (CIE).  Nel  primo  ciclo  di  istruzione  alle
comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni
o gli esercenti la responsabilita' genitoriale». 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22  giugno
          2023, n. 75 recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,    di
          agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
          Giubileo  della  Chiesa   cattolica   per   l'anno   2025»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    21    (Rafforzamento     della     capacita'
          amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
          -  1.  La  vigente   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'istruzione  e  del  merito  e'  incrementata  di   due
          posizioni  dirigenziali  di  livello  generale  e  di  otto
          posizioni  dirigenziali  amministrative  di   livello   non
          generale. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          523.711 per  l'anno  2023  e  di  euro  1.571.133  annui  a
          decorrere dall'anno 2024. 
                Alla conseguente  riorganizzazione  si  provvede  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 5, del presente decreto. 
                2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per  le
          medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato,  nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  reclutare,  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  un
          contingente pari a 40 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area  dei  funzionari  del  CCNL   Comparto   Funzioni
          Centrali  2019-2021  mediante  l'indizione   di   procedure
          concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento  di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023  e  di
          euro  1.783.937  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.   E'
          altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero,  per
          l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754,  di  cui  euro
          300.000  per   la   gestione   delle   predette   procedure
          concorsuali e di euro 167.754  per  le  maggiori  spese  di
          funzionamento   connesse    all'istituzione    dei    posti
          dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
          personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
          decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime   spese   di
          funzionamento. 
                3. La consistenza del fondo  risorse  decentrate  del
          Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata,  in
          deroga ai limiti e ai  termini  finanziari  previsti  dalla
          legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
          di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di  9  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
                4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2  e
          3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
          per l'anno 2024 e  a  euro  12.388.621  annui  a  decorrere
          dall'anno  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                4-bis.   Le   istituzioni    scolastiche    impegnate
          nell'attuazione degli interventi relativi al  PNRR  possono
          attingere alle graduatorie di istituto per  lo  svolgimento
          di  attivita'  di  supporto   tecnico,   finalizzate   alla
          realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
          la  diretta  responsabilita'  in   qualita'   di   soggetti
          attuatori. Per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  le
          istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti  delle
          risorse ripartite ai sensi del terzo periodo,  ad  attivare
          incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
          ausiliario a tempo determinato fino al  31  dicembre  2023.
          Per le finalita' di cui al presente comma, nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'
          istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2023, da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
          regionali con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  50
          milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
                4-bis.1.  Al  fine  di  contrastare  la   dispersione
          scolastica  e  ridurre  i  divari  territoriali   e   negli
          apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
          e del secondo ciclo di istruzione  delle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia sono autorizzate ad attivare  incarichi  temporanei
          di personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
          determinato fino al 31  dicembre  2023,  nel  limite  delle
          risorse di cui al presente comma. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma, il fondo istituito ai  sensi  del  comma
          4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
          da destinare prioritariamente alle istituzioni  scolastiche
          individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di  cui  al
          decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  176
          del 30 agosto 2023,  sulla  base  dei  dati  relativi  alla
          fragilita'  negli  apprendimenti,  come  risultanti   dalle
          rilevazioni  nazionali  dell'Istituto  nazionale   per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione  (INVALSI),  e  da  ripartire  tra  gli   uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al  secondo
          periodo, pari a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad  euro
          9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
          ad  euro  2.174.736,  del  Fondo  per   l'arricchimento   e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
                4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei  di
          personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-bis.1,  dalle  istituzioni  scolastiche
          statali del primo e del secondo ciclo  di  istruzione  sono
          prorogati fino al 15  aprile  2024.  In  caso  di  rinuncia
          all'incarico,  resta   salva   la   possibilita'   per   le
          istituzioni scolastiche di attingere  alle  graduatorie  di
          istituto. 
                4-ter. Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito
          promuove la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione
          della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale  unico
          di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
          medesimo  e  dalle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali. La piattaforma e' costituita da  un'infrastruttura
          tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
          informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'  del
          predetto Ministero, al fine di  semplificare  l'accesso  ad
          essi  e  il  loro  utilizzo.  I  servizi   digitali   della
          piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e  delle
          prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82.   Il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e le  istituzioni  scolastiche
          ed educative  statali  utilizzano  i  dati  presenti  nella
          piattaforma  limitatamente  ai   trattamenti   strettamente
          connessi agli scopi di quest'ultima e per il  perseguimento
          delle rispettive finalita'  istituzionali.  L'accesso  alla
          piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al  comma
          2-quater dell'articolo 64  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82  del  2005.  Le  iscrizioni  alle
          istituzioni scolastiche ed educative statali  del  primo  e
          del secondo ciclo sono effettuate con modalita'  telematica
          mediante la  piattaforma.  Ai  fini  dell'iscrizione  degli
          alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche
          statali secondarie di primo grado, le medesime  istituzioni
          sono tenute ad acquisire l'attestazione  di  ammissione  al
          successivo   grado   di   istruzione   obbligatoria   dalla
          piattaforma. Ai  fini  dell'iscrizione  degli  studenti  al
          primo anno di corso delle istituzioni  scolastiche  statali
          secondarie di secondo grado, le medesime  istituzioni  sono
          tenute   ad   acquisire   l'attestazione   di   superamento
          dell'esame  di  Stato  conclusivo  del   primo   ciclo   di
          istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma.
          L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai  fini
          dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo  del  secondo
          ciclo d'istruzione. 
                4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
          del  diritto  allo  studio,   al   fine   di   semplificare
          l'erogazione delle prestazioni a favore  delle  famiglie  e
          degli studenti, di ottimizzare le attivita'  del  Ministero
          dell'istruzione  e   del   merito   e   delle   istituzioni
          scolastiche  ed  educative  statali  e  di  alimentare   la
          piattaforma  di  cui   al   comma   4-ter,   il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e'  autorizzato  ad  acquisire
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
          forma aggregata  e  privi  degli  elementi  identificativi,
          suddivisi  per   fasce,   relativi   all'indicatore   della
          situazione economica equivalente (ISEE) delle  famiglie  di
          cui fanno parte studenti  iscritti  presso  le  istituzioni
          suddette, al  fine  di  ripartire  le  risorse  tra  queste
          ultime, privilegiando quelle  con  un  maggiore  numero  di
          studenti appartenenti a famiglie bisognose.  Le  operazioni
          di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
          delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Al  fine  di  poter  ricevere  i  dati  dell'ISEE,  il
          Ministero dell'istruzione e del  merito  e'  autorizzato  a
          trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          i  dati  necessari  a  individuare   gli   studenti   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  adottando
          misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
          livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,   ai   sensi
          dell'articolo 32 del citato regolamento (UE)  2016/679.  Le
          istituzioni scolastiche ed educative statali,  in  qualita'
          di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di  cui
          al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
          controlli  sul  sistema  informativo   dell'ISEE   previsto
          dall'articolo 60, comma 3-bis,  lettera  f-quinquies),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla  veridicita'
          delle  dichiarazioni   sostitutive   concernenti   i   dati
          dell'ISEE  delle  famiglie   che   abbiano   richiesto   il
          riconoscimento del contributo, ai  sensi  dell'articolo  71
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                4-quinquies.  Il  Ministro  dell'istruzione   e   del
          merito, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  adotta  uno  o  piu'  decreti,  di  natura  non
          regolamentare, con i quali  definisce  i  servizi  digitali
          compresi nella piattaforma  di  cui  al  comma  4-ter,  gli
          standard  tecnologici  e  i  criteri   di   sicurezza,   di
          accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
          limiti e le condizioni di accesso volti  ad  assicurare  il
          corretto, lecito e trasparente  trattamento  dei  dati,  le
          garanzie per i diritti e le liberta' degli  interessati,  i
          tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
          cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
                4-sexies. Le  attivita'  previste  dai  commi  4-ter,
          4-quater e 4-quinquies sono svolte con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge  29
          dicembre  2022,  n.  197,   dopo   le   parole:   "Ministro
          dell'istruzione e del merito," sono inserite  le  seguenti:
          "previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,". 
                4-octies. Le  disposizioni  dell'articolo  11,  comma
          4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123,  si
          applicano  anche  negli  anni  2023  e  2024.  Agli   oneri
          derivanti dal presente  comma,  pari  a  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1
          della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
                4-novies. All'articolo 1, comma 125, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121  a  124"  sono
          inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la  formazione  del
          personale amministrativo, tecnico e ausiliario".» 
              - Si riporta l'articolo 29 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
          del   lavoro   alle   dipendenze   delle    amministrazioni
          pubbliche», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti  scolastici).  -
          1.Il reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si  realizza
          mediante  concorso   selettivo   per   titoli   ed   esami,
          organizzato  su  base  regionale,  bandito  dal   Ministero
          dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel
          triennio,  fermo  restando  il  regime  autorizzatorio   in
          materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. Al concorso puo'  partecipare  il  personale
          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali  in  possesso  del  relativo  diploma  di
          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale, a cui segue la  valutazione  dei  titoli.  Le  prove
          scritte e la prova orale sono superate  dai  candidati  che
          conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette
          decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso   e
          dell'eventuale  preselezione,  le  prove  e   i   programmi
          concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
          e dei titoli, la disciplina del  periodo  di  formazione  e
          prova.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  60  recante  «Norme  sulla
          promozione della cultura umanistica,  sulla  valorizzazione
          del patrimonio e delle produzioni culturali e sul  sostegno
          della creativita', a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Piano delle arti).  -  1.  Il  "Piano  delle
          arti" e' adottato con decreto del Ministro  dell'istruzione
          e del merito, di concerto con il Ministro della  cultura  e
          con il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  nel
          limite  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                Il Piano e' adottato, con  cadenza  triennale,  anche
          valutate le  proposte  dei  soggetti  del  sistema  di  cui
          all'articolo 4, e' attuato  in  collaborazione  con  questi
          ultimi e prevede  azioni  di  monitoraggio  sulla  relativa
          attuazione. 
                2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure: 
                  a) sostegno alle  istituzioni  scolastiche  e  alle
          reti di scuole, per  realizzare  un  modello  organizzativo
          flessibile e innovativo, quale  laboratorio  permanente  di
          conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione  del  sapere
          artistico e dell'espressione creativa; 
                  b) supporto alla diffusione,  nel  primo  ciclo  di
          istruzione,   dei   poli   a   orientamento   artistico   e
          performativo, di cui all'articolo 11 del presente  decreto,
          e, nel secondo ciclo, di reti  di  scuole  impegnate  nella
          realizzazione dei «temi della creativita'»; 
                  c) sviluppo delle  pratiche  didattiche  dirette  a
          favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne  e
          di tutti gli studenti e  le  studentesse,  valorizzando  le
          differenti attitudini di ciascuno anche nel  riconoscimento
          dei talenti attraverso una didattica orientativa; 
                  d)   promozione   da   parte   delle    istituzioni
          scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a  orientamento
          artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di
          cui all'articolo 4, per la co-progettazione e  lo  sviluppo
          dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse
          laboratoriali,   strumentali    e    professionali    anche
          nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
                  e) promozione della partecipazione delle  alunne  e
          degli  alunni  e  delle  studentesse  e  degli  studenti  a
          percorsi  di  conoscenza   del   patrimonio   culturale   e
          ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
          del Made in Italy; 
                  f)  potenziamento  delle  competenze   pratiche   e
          storico-critiche,  relative  alla  musica,  alle  arti,  al
          patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e  ai  media
          di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 
                  g)   potenziamento   delle   conoscenze   storiche,
          storico-artistiche,    archeologiche,     filosofiche     e
          linguistico-letterarie relative  alle  civilta'  e  culture
          dell'antichita'; 
                  h) agevolazioni per la fruizione,  da  parte  delle
          alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
          di musei e altri istituti e luoghi della  cultura,  mostre,
          esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali  e
          coreutiche; 
                  i) incentivazione di tirocini e stage artistici  di
          studentesse   e   studenti    all'estero    e    promozione
          internazionale di giovani talenti,  attraverso  progetti  e
          scambi tra  istituzioni  formative  artistiche  italiane  e
          straniere, con particolare riferimento ai  licei  musicali,
          coreutici e artistici.» 
              - Il capo II, Titolo I, parte I del decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado.»,  abrogato
          dalla presente legge recava: «organi collegiali  a  livello
          distrettuale». 
              - Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30  giugno
          1999, n. 233 «Riforma degli organi collegiali  territoriali
          della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
          1997, n.  59»,  abrogati  dalla  presente  legge  recavano,
          rispettivamente:  «Consigli  regionali  dell'istruzione»  e
          «Consigli scolastici locali». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75, commi 3, 4 e  5
          del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  recante
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  75  (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria). - 3. Relativamente alle
          competenze in materia di istruzione non  universitaria,  il
          ministero  ha  organizzazione  periferica,  articolata   in
          uffici  scolastici  regionali  di  livello  dirigenziale  o
          dirigenziale  generale,  in  relazione   alla   popolazione
          studentesca della relativa regione, quali  autonomi  centri
          di responsabilita' amministrativa, che  esercitano  tra  le
          funzioni  residuate  allo  Stato  in   particolare   quelle
          inerenti  all'attivita'  di   supporto   alle   istituzioni
          scolastiche autonome, ai rapporti  con  le  amministrazioni
          regionali e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con  le
          universita' e le agenzie formative, al reclutamento e  alla
          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la
          dimensione provinciale dei  ruoli  del  personale  docente,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione
          delle risorse finanziarie e di personale  alle  istituzioni
          scolastiche. Alla organizzazione  degli  uffici  scolastici
          regionali si provvede con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento
          stesso,  sono  soppresse  le   sovrintendenze   scolastiche
          regionali e, in relazione all'articolazione sul  territorio
          provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza  e
          supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente
          soppressi i provveditorati agli studi. 
                4.  In  relazione   all'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge  15
          marzo 1997, n. 59, il  riordino  dell'area  dell'istruzione
          non universitaria e' definitivamente attuato  entro  l'anno
          2000, garantendo l'invarianza della spesa per le  dotazioni
          organiche di personale previste dal decreto del  presidente
          del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996. 
                5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui
          all'articolo 4 il ministro  della  pubblica  istruzione  e'
          autorizzato a sperimentare anche con singoli  atti  modelli
          organizzativi  conformi  alle  disposizioni  del   presente
          decreto  legislativo  che  consentano   l'aggregazione   di
          compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
          responsabilita' amministrative  e  contabili  al  dirigente
          preposto. Per  tali  finalita'  e'  altresi  autorizzato  a
          promuovere i procedimenti di  formazione,  riconversione  e
          riqualificazione  necessari   in   relazione   alla   nuova
          organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8 , 10
          e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  recante
          «Istituzione del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei  anni,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e delle competenze. 
                  Presentano    modalita'    organizzative    e    di
          funzionamento  diversificate  in  relazione  ai  tempi   di
          apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'  ricettiva,
          assicurando il pasto e il riposo e operano  in  continuita'
          con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                    1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini
          da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                    2. centri per bambini e famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                    3. servizi  educativi  in  contesto  domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                    4.  I  servizi  educativi  per  l'infanzia   sono
          gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta,  da
          altri enti pubblici  o  da  soggetti  privati;  le  sezioni
          primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 
                    4-bis. I servizi educativi  per  l'infanzia  sono
          caratterizzati da un progetto educativo in continuita'  con
          la scuola dell'infanzia e  spazi,  tempi  e  organizzazione
          coerenti con  tale  progetto.  Nei  servizi  educativi  per
          l'infanzia  opera  personale   educativo   qualificato   in
          possesso del titolo di  accesso  di  cui  all'articolo  14,
          comma  3.  Non  rientrano  tra  i  servizi  educativi   per
          l'infanzia  i   servizi   ludico-ricreativi   o   di   mero
          accudimento. 
                    5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.» 
                «Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato).  -  1.  Per
          l'attuazione del presente decreto, lo Stato: 
                  a) indirizza, programma e coordina la progressiva e
          equa estensione del Sistema integrato di  educazione  e  di
          istruzione su tutto il territorio  nazionale,  in  coerenza
          con le  linee  contenute  nel  Piano  di  azione  nazionale
          pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di
          cui all'articolo 12; 
                  b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio
          nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; 
                  c)  promuove  azioni  mirate  alla  formazione  del
          personale  del  Sistema  integrato  di  educazione   e   di
          istruzione,  anche  nell'ambito  del  Piano  nazionale   di
          formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13
          luglio 2015, n. 107; 
                  d)  definisce  i  criteri  di  monitoraggio  e   di
          valutazione dell'offerta educativa e didattica del  Sistema
          integrato di educazione  ed  istruzione,  d'intesa  con  le
          Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e  gli
          Enti locali,  in  coerenza  con  il  sistema  nazionale  di
          valutazione  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
                  e) attiva, sentito il parere  del  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  un  sistema  informativo
          coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
          di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto  dagli
          articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
                  f)  per  assicurare   la   necessaria   continuita'
          educativa,   definisce,   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  gli
          orientamenti educativi nazionali per  i  servizi  educativi
          per l'infanzia sulla base  delle  Linee  guida  pedagogiche
          proposte dalla  Commissione  di  cui  all'articolo  10,  in
          coerenza con le  Indicazioni  nazionali  per  il  curriculo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; 
                  f-bis)   attiva   azioni   di   monitoraggio,   che
          coinvolgono  le  regioni  e  gli  enti  locali,  in  merito
          all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12,
          delle risorse regionali della  programmazione  dei  servizi
          educativi per l'infanzia e delle  scuole  dell'infanzia  di
          cui all'articolo 12, comma 4,  e  delle  risorse  stanziate
          dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano  di
          azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8.» 
                
                «Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni). - 1.  Per
          l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
          autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti  delle  risorse
          finanziarie disponibili nei propri bilanci: 
                (Omissis) 
                  e) concorrono al monitoraggio  e  alla  valutazione
          del Sistema integrato di educazione e di istruzione di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera d), e al  monitoraggio  di
          cui all'articolo 5, comma1, lettera  f-bis).  A  tal  fine,
          verificati i dati comunicati dagli enti  locali  in  merito
          all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi  con
          la programmazione  regionale,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  li  convalidano  e  li
          trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito» 
                
                «Art. 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali). -  1.
          Per l'attuazione del presente  decreto,  gli  Enti  locali,
          singolarmente  o  in  forma  associata,  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: 
                  (omissis) 
                  c) realizzano attivita' di monitoraggio e  verifica
          del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia  del
          proprio  territorio;  e  trasmettono  annualmente  i   dati
          necessari al monitoraggio statale  e  regionale  in  merito
          all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.
          A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse  statali,
          regionali e  comunali  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale  di  cui
          all'articolo 8» 
                
                «Art. 8 (Piano di azione nazionale pluriennale per la
          promozione  del  Sistema  integrato  di  educazione  e   di
          istruzione). - 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano  di
          azione  nazionale  pluriennale  che,   progressivamente   e
          gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del  Fondo
          di cui all'articolo 12  e  a  eventuali  ulteriori  risorse
          messe a  disposizione  dagli  altri  enti  interessati,  il
          Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il
          territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
          fase  sperimentale   delle   sezioni   primavera   di   cui
          all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, mediante la loro graduale stabilizzazione  e  il  loro
          progressivo potenziamento, con l'obiettivo di  escludere  i
          servizi educativi per l'infanzia  dai  servizi  pubblici  a
          domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
          28 febbraio 1983, n.  55,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 
                2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce
          la destinazione delle risorse finanziarie  disponibili  per
          il consolidamento, l'ampliamento e  la  qualificazione  del
          Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base  di
          indicatori di  evoluzione  demografica  e  di  riequilibrio
          territoriale di cui al comma  4  dell'articolo  12,  tenuto
          conto degli obiettivi strategici di cui  all'articolo  4  e
          sostenendo gli interventi in atto e  in  programmazione  da
          parte  degli  Enti  locali  nella  gestione   dei   servizi
          educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. 
                3.  Alla  scadenza  del  Piano  di  azione  nazionale
          pluriennale vigente alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, il Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, adotta i successivi Piani di  azione  nazionale  di
          durata quinquennale. 
                4.  Gli  interventi  previsti  dal  Piano  di  azione
          nazionale  pluriennale  sono  attuati,  in  riferimento   a
          ciascuno  degli  enti  destinatari  e  a   ciascuna   delle
          specifiche iniziative, in base all'effettivo  concorso,  da
          parte dell'ente medesimo, al finanziamento  del  fabbisogno
          mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
          di rispettiva competenza.» 
                «Art. 10 (Commissione per  il  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - (omissis) 
                5. La Commissione dura in carica tre  anni  ed  entro
          tale termine deve essere ricostituita.  Ai  commissari  non
          spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,
          rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.» 
                «Art. 12 (Finalita' e criteri di  riparto  del  Fondo
          nazionale per il  Sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione). - (omissis) 
                2. Il Fondo nazionale finanzia: 
                  a)     interventi     di     nuove     costruzioni,
          ristrutturazione   edilizia,   restauro    e    risanamento
          conservativo,  riqualificazione  funzionale  ed   estetica,
          messa  in  sicurezza  meccanica  e  in   caso   d'incendio,
          risparmio  energetico  e   fruibilita'   di   stabili,   di
          proprieta' delle Amministrazioni pubbliche; 
                  b) quota parte delle spese di gestione dei  servizi
          educativi per l'infanzia pubblici e privati  accreditati  e
          delle scuole  dell'infanzia,  in  considerazione  dei  loro
          costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre
          la partecipazione economica delle famiglie; 
                  c) la formazione continua in servizio del personale
          educativo e docente, in coerenza con  quanto  previsto  dal
          Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107  del
          2015,  e  la  promozione   dei   coordinamenti   pedagogici
          territoriali;» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  31,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  recante
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Riduzione della spesa della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri). - (omissis). - 31.
          A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013  le  istituzioni
          scolastiche e i  docenti  adottano  registri  on  line.  Ai
          registri online si accede tramite il sistema  pubblico  per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID) o la carta di identita' elettronica (CIE). Nel primo
          ciclo  di  istruzione   alle   comunicazioni   in   formato
          elettronico  accedono  i  genitori  degli  alunni   o   gli
          esercenti la responsabilita' genitoriale».