Art. 52
Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci
1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato
con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono
disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di
rapporto di lavoro subordinato privato nonche' dalla contrattazione
collettiva di diritto privato ove applicabile.
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258 recante «Riordino del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999,
n. 59»:
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1.
Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1
gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci"
adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto
della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua
ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta
in carica fino all'elezione del primo consiglio di
amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La
relazione sulla stima del patrimonio contiene la
descrizione delle singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei
criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e
delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti
con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e
di enti pubblici;
b) eventuali proventi della gestione delle
attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo
statale da erogare annualmente alla fondazione restano in
vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2
aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio
1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.»