Art. 52 
 
Disposizione di interpretazione autentica in  materia  di  Fondazione
  Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci 
 
  1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio  1999,
n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro  subordinato
con la Fondazione Museo nazionale della scienza  e  della  tecnologia
Leonardo  da  Vinci  sono  rapporti  di  diritto   privato   e   sono
disciplinati  dal  codice  civile,  dalla  normativa  in  materia  di
rapporto di lavoro subordinato privato nonche'  dalla  contrattazione
collettiva di diritto privato ove applicabile. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta l'articolo 4, del decreto  legislativo  20
          luglio 1999, n. 258 recante «Riordino  del  Centro  europeo
          dell'educazione,   della   biblioteca   di   documentazione
          pedagogica  e  trasformazione  in  Fondazione   del   museo
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnica  "Leonardo  da
          Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999,
          n. 59»: 
                «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica).  -  1.
          Il Museo nazionale della scienza e della tecnica  "Leonardo
          da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito  con  legge  2
          aprile  1958,  n.  332,  sottoposto  alla   vigilanza   del
          Ministero della  pubblica  istruzione  a  decorrere  dal  1
          gennaio  2000  e'  trasformato  nella   "Fondazione   Museo
          nazionale della scienza  e  della  tecnologia  Leonardo  da
          Vinci",  ed  acquista  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato a norma degli articoli 12  e  seguenti  del  codice
          civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 
                2.  Il  consiglio  di   amministrazione   del   Museo
          nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci"
          adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi  dall'entrata
          in vigore del  presente  decreto  legislativo,  lo  Statuto
          della nuova fondazione, che e' sottoposto  all'approvazione
          del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il
          Ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          che  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
          ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta
          in  carica  fino  all'elezione  del  primo   consiglio   di
          amministrazione  successivo  all'entrata  in  vigore  dello
          statuto della fondazione. 
                3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
          al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
          commissario che provvede ad adottarlo  nei  novanta  giorni
          successivi. 
                4. Lo statuto disciplina i  compiti  e  la  struttura
          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie
          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2. 
                5. Tra  le  finalita'  della  Fondazione  lo  statuto
          individua in particolare: 
                  a) la diffusione  della  conoscenza  della  cultura
          scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni  e
          interazioni  con  altri  settori  del  sapere,  anche   con
          riferimento alla  dinamica  storica  della  scienza,  della
          tecnica   e   della   tecnologia   ed   alle    prospettive
          contemporanee e future; 
                  b)   la   conservazione,   il    reperimento,    la
          valorizzazione e la illustrazione  al  pubblico,  anche  in
          forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
          e  immateriali  della  scienza,  della  tecnica   e   della
          tecnologia   con   riferimento   al    passato    e    alla
          contemporaneita',   in   una   prospettiva   di    costante
          aggiornamento del patrimonio museale. 
                6. Il patrimonio della fondazione e'  costituito  dai
          beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente  pubblico  e
          della fondazione preesistente, la quale  e'  incorporata  a
          tutti gli effetti  dalla  nuova  fondazione  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
          da lasciti, donazioni ed erogazioni  destinati  da  enti  o
          privati ad incremento del patrimonio stesso.  Per  esigenze
          connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
          puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
          valore  iscritto  nell'ultimo   bilancio   approvato,   con
          l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i  due
          esercizi  successivi.  Il  consiglio   di   amministrazione
          uscente,  entro  venti  giorni  dalla   pubblicazione   del
          presente decreto legislativo procede alla  designazione  di
          uno o piu' esperti iscritti  nel  registro  dei  consulenti
          tecnici del tribunale di Milano per la redazione  di  stima
          del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  64  del  codice  di  procedura  civile.   La
          relazione  sulla   stima   del   patrimonio   contiene   la
          descrizione   delle   singole   componenti    patrimoniali,
          l'indicazione  del  valore  attribuito  a  ciascuna  e  dei
          criteri di valutazione seguiti. 
                7. La "Fondazione nazionale  Museo  della  scienza  e
          delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi  compiti
          con: 
                  a) i redditi del suo patrimonio; 
                  b) i contributi ordinari dello Stato; 
                  c) eventuali contributi straordinari dello Stato  e
          di enti pubblici; 
                  b)  eventuali   proventi   della   gestione   delle
          attivita'; 
                  e) eventuali contributi ed  assegnazioni,  anche  a
          titolo di sponsorizzazione, da parte  di  soggetti  o  enti
          pubblici e privati, italiani e stranieri; 
                  f)  eventuali  altre   entrate,   anche   derivanti
          dall'esercizio di attivita'  commerciali  coerenti  con  le
          finalita' della fondazione. 
                8.  Ai  fini  della  determinazione  del   contributo
          statale da erogare annualmente alla fondazione  restano  in
          vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge  2
          aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge  2  maggio
          1984, n. 105. 
                9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
          di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  per
          la parte relativa agli enti non commerciali. 
                10. I rapporti di lavoro  del  personale  attualmente
          dipendente dal Museo  della  scienza  e  della  tecnica  di
          Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono  disciplinati
          dal codice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  di
          diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
          collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
          contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo.  I
          dipendenti conservano comunque i diritti,  compresi  quelli
          relativi al trattamento di fine  rapporto,  loro  derivanti
          dall'anzianita' raggiunta anteriormente  alla  stipulazione
          del  primo  contratto  collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla
          stipulazione del primo contratto collettivo  di  lavoro  il
          personale  puo'  optare  per  la  permanenza  nel  pubblico
          impiego  e  conseguentemente  viene  trasferito  ad   altra
          amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
          la  collocazione  nei  ruoli   dell'amministrazione   della
          pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli  degli
          istituti di cui agli articoli 1 e 2.»