Art. 11 
 
              Modifiche all'articolo 40-bis del decreto 
       del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 
 
  1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera  a)  dopo  le  parole:  «decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse  la  Banca
centrale europea e le banche  centrali  nazionali  anche  quando  non
agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita'  pubbliche,
le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando
non agiscono  in  veste  di  autorita'  pubbliche.  Sono  considerati
prestatori di servizi di pagamento,  altresi',  i  soggetti  indicati
all'articolo 114-sexiesdecies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993 n. 385»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) servizio di pagamento: una delle attivita'  commerciali  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4),  5)
e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»; 
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  operazione  di  pagamento:  l'attivita',  fatte  salve  le
esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario,
di  versare,  trasferire  o  prelevare  fondi,  indipendentemente  da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e  beneficiario,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come  definita  dall'articolo
1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo  n.  11  del
2010;». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
          titolo si applicano le definizioni seguenti: 
                  a) «prestatore di servizi di pagamento»: una  delle
          categorie di prestatori di  servizi  di  pagamento  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   g),   del   decreto
          legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  escluse  la  Banca
          centrale europea  e  le  banche  centrali  nazionali  anche
          quando non agiscono in veste di autorita' monetarie,  altre
          autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni  statali,
          regionali o locali anche quando non agiscono  in  veste  di
          autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi
          di pagamento, altresi', i  soggetti  indicati  all'articolo
          114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre  1993
          n. 385; 
                  b) «servizio di  pagamento»:  una  delle  attivita'
          commerciali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   lettera
          h-septies.1),  numeri  3),  4),  5)  e  6),   del   decreto
          legislativo del 1° settembre 1993 n. 385; 
                  c) «operazione di  pagamento»:  l'attivita',  fatte
          salve le esclusioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere
          dal pagatore o dal beneficiario, di versare,  trasferire  o
          prelevare fondi, indipendentemente  da  eventuali  obblighi
          sottostanti   tra   pagatore   e   beneficiario,   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, o una rimessa di denaro
          come definita dall'articolo 1, comma  1,  lettera  n),  del
          decreto legislativo n. 11 del 2010; 
                  d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un  ordine  di  pagamento,  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   e),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  e) «beneficiario»:  il  soggetto  destinatario  dei
          fondi  oggetto  dell'operazione  di   pagamento,   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   f),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  f) «Stato membro di origine»: lo  Stato  membro  di
          origine come definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera
          g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  g)  «Stato  membro  ospitante»:  lo  Stato   membro
          ospitante come definito dall'articolo 1, comma  1,  lettera
          g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  h) «conto di  pagamento»:  un  conto  di  pagamento
          quale definito dall'articolo 1, comma 1,  lettera  l),  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  i) «IBAN»: l'IBAN quale  definito  all'articolo  2,
          punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che  stabilisce
          i requisiti tecnici e commerciali  per  i  bonifici  e  gli
          addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
          n. 924/2009; 
                  l) «BIC»: il BIC  quale  definito  all'articolo  2,
          punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.».