Art. 11
Modifiche all'articolo 40-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non
agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche,
le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando
non agiscono in veste di autorita' pubbliche. Sono considerati
prestatori di servizi di pagamento, altresi', i soggetti indicati
all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) servizio di pagamento: una delle attivita' commerciali di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5)
e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) operazione di pagamento: l'attivita', fatte salve le
esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario,
di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo
1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del
2010;».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle
categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali anche
quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre
autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali,
regionali o locali anche quando non agiscono in veste di
autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi
di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993
n. 385;
b) «servizio di pagamento»: una delle attivita'
commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', fatte
salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere
dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o
prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, o una rimessa di denaro
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo n. 11 del 2010;
d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei
fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di
origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro
ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento
quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
i) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2,
punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce
i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
n. 924/2009;
l) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2,
punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.».