Art. 12
Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei
servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del
medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali). - Costituiscono servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali non
imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma
dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i
servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle
spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi
accessori abbiano concorso alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
ancorche' la medesima non sia stata assoggettata
all'imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad
imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine che
riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti
su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residente nel
territorio dello Stato;
10) i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle comunicazioni
telefoniche in partenza dallo Stato;
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
residenti fuori dalla Comunita' economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla
Comunita' stessa;
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa.
Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non
comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi
dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,
dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal
prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo
primo comma, anche se resi da intermediari.».