Art. 12 
 
          Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto 
       del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
  1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «dal  prestatore  dei
servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero  4)  del
medesimo primo comma, anche se resi da intermediari». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  9  (Servizi  internazionali  o  connessi  agli
          scambi    internazionali).    -    Costituiscono    servizi
          internazionali o connessi agli  scambi  internazionali  non
          imponibili: 
                  1) i trasporti di persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
                  2) i trasporti relativi a beni in esportazione,  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti
          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono
          inclusi nella base imponibile  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'art. 69; 
                  3) i noleggi e le locazioni  di  navi,  aeromobili,
          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69; 
                  4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
          cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti  di   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  temporanea  importazione
          nonche' ai trasporti di beni in importazione  sempreche'  i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
          base imponibile ai sensi del primo comma  dell'art.  69;  i
          servizi relativi alle operazioni doganali; 
                  4-bis)   i   servizi   accessori   relativi    alle
          spedizioni,  sempreche'   i   corrispettivi   dei   servizi
          accessori  abbiano  concorso  alla  formazione  della  base
          imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
          ancorche'  la   medesima   non   sia   stata   assoggettata
          all'imposta; 
                  5)  i  servizi  di  carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i
          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad
          imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 
                  6)  i  servizi  prestati  nei   porti,   autoporti,
          aeroporti  e  negli  scali  ferroviari   di   confine   che
          riflettono direttamente il funzionamento e la  manutenzione
          degli impianti ovvero il  movimento  di  beni  o  mezzi  di
          trasporto,  nonche'  quelli  resi  dagli  agenti  marittimi
          raccomandatari; 
                  7) i servizi di intermediazione relativi a beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle
          locazioni di cui al  n.  3),  nonche'  quelli  relativi  ad
          operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
          le cessioni di licenze all'esportazione; 
                  7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome  e
          per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
          relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea; 
                  8) le manipolazioni usuali  eseguite  nei  depositi
          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  Testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 
                  9) i trattamenti di  cui  all'art.  176  del  Testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti
          su beni di provenienza estera  non  ancora  definitivamente
          importati, nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o
          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
          prestatore del servizio o del committente non residente nel
          territorio dello Stato; 
                  10)  i  servizi  relativi  alle   telecomunicazioni
          internazionali,   con   esclusione   delle    comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato; 
                  11) il transito nei trafori internazionali; 
                  12) le operazioni di cui  ai  numeri  da  1)  a  4)
          dell'art.  10,  effettuate  nei   confronti   di   soggetti
          residenti  fuori  dalla  Comunita'  economica   europea   o
          relative a beni destinati ad essere esportati  fuori  dalla
          Comunita' stessa; 
                Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa. 
                Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2),  non
          comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti  diversi
          dall'esportatore, dal  titolare  del  regime  di  transito,
          dall'importatore,  dal  destinatario   dei   beni   o   dal
          prestatore dei servizi di cui al  numero  4)  del  medesimo
          primo comma, anche se resi da intermediari.».