Art. 28 
 
                              Spettanze 
 
  1. Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie  al  personale
del Corpo e' disposto, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite  il  sistema
di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale
centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato,  sulla  base
dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa
al sistema informativo delle  retribuzioni,  mediante  accreditamento
sul conto corrente indicato da ciascun militare. 
  2. Il reparto amministrativo designato dal Comando  generale  quale
punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze
spettanti a ciascun beneficiario amministrato  dal  Corpo,  riportate
nel cedolino mensile. 
  3.  Le  competenze  accessorie  non  ricomprese  nel   sistema   di
erogazione unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale
centrale  e  periferico  delle  amministrazioni  dello   Stato   sono
liquidate e  corrisposte  dal  reparto  amministrativo  mediante  gli
strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente
indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma
1. 
  4. Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti
al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono  a
carico  di  queste  ultime,  ove  non   diversamente   stabilito   da
disposizioni normative o da accordi appositi. 
  5. I militari del Corpo ricevono, secondo  modalita'  definite  con
determinazione   del   Comandante   generale,    il    vestiario    e
l'equipaggiamento  individuale  dai  reparti  amministrativi  di  cui
all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche  ai
compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle  somme
stanziate  sulle  unita'  elementari  di  bilancio  per  il  vitto  e
l'alloggio. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo del comma 402,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                «402. Entro il 1° gennaio  2016,  tutti  i  Corpi  di
          polizia, compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  si  avvalgono
          delle procedure informatiche del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
          del personale e dei servizi per il pagamento  al  personale
          delle competenze fisse e accessorie. Entro  il  1°  gennaio
          2016, le Forze armate dovranno  avvalersi  delle  procedure
          informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi per il pagamento al personale delle  competenze
          fisse e accessorie. Per le Forze  armate,  compresa  l'Arma
          dei  carabinieri,  l'invio  dei   dati   mensili   di   cui
          all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della  prima
          mensilita'  per  il  cui  pagamento  ci  si  avvale   delle
          procedure informatiche  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo del presente comma.».