Art. 29
Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto
amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti
e i valori di proprieta' del defunto o dello scomparso lasciati nei
locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al
riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e
rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e
delle indennita' maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 423.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa
legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o
incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la
loro qualita', il reparto amministrativo richiede al tribunale,
territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di
proprieta' del defunto o scomparso, con le modalita' e le cautele che
il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata e'
versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito
della successione.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079,
recante: «Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del
personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso
quello ad ordinamento autonomo», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971:
«Art. 14. - In caso di decesso del dipendente
statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al
coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma
precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore
degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in
materia di successione.
La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno
degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma
autenticata, anche in via amministrativa.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano
anche nel caso di decesso del dipendente statale gia'
cessato dal servizio.
L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con
regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come
segue:
"Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al
pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza
dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di
buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda
dell'interessato o dei superstiti.
In caso di cessazione dal servizio per limiti di
eta', gli atti occorrenti ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di
liquidazione corredato della copia autentica dello stato di
servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione
competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese
prima del raggiungimento del limite predetto
all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato
di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva
corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data
di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici
giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso,
alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione
alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione
dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della
liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di
buonuscita, non occorre che sia preventivamente
perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi
altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a
provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al
comma precedente nel termine massimo di quindici giorni
dalla data di cessazione dal servizio, in modo che
l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione
della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e
comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione
della documentazione.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti di
cessazione dal servizio che comportino variazioni
all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata,
saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di
supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero,
mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle
somme non dovute.
Non si fa piu' luogo alla corresponsione di
acconti.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con
quelle contenute nel presente articolo".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 423,
recante: «Semplificazione e snellimento di procedure
relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei
dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome», e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 16 agosto
1972:
«Art. 4 (Trattamento economico dell'ultimo mese di
servizio). - In caso di decesso di dipendente statale in
attivita' di servizio e' corrisposta al coniuge superstite
non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai
figli, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,
l'intera mensilita' del trattamento economico spettante
alla data di morte.
Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza
della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante
causa.».