Art. 29 
 
        Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare 
 
  1. In caso di morte o di  scomparsa  di  un  militare,  il  reparto
amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli  oggetti
e i valori di proprieta' del defunto o dello scomparso  lasciati  nei
locali dell'amministrazione. Il  reparto  amministrativo  procede  al
riconoscimento degli eredi, secondo le  norme  del  codice  civile  e
rimette loro gli oggetti e i valori. Per  i  ratei  degli  assegni  e
delle indennita' maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,  e
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 423. 
  2. Trascorsi sei mesi dalla data  della  morte  o  della  scomparsa
legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o
incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti  per  provare  la
loro qualita',  il  reparto  amministrativo  richiede  al  tribunale,
territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i  valori  di
proprieta' del defunto o scomparso, con le modalita' e le cautele che
il tribunale medesimo  ritiene  di  fissare.  La  somma  ricavata  e'
versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a  credito
della successione. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n.  1079,
          recante:  «Nuovi  stipendi,  paghe   e   retribuzioni   del
          personale  delle  Amministrazioni  dello  Stato,   compreso
          quello  ad  ordinamento  autonomo»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971: 
                «Art.  14.  -  In  caso  di  decesso  del  dipendente
          statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta  al
          coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
          in mancanza, ai figli. 
                Qualora non esistano i soggetti  indicati  nel  comma
          precedente, il rateo di  stipendio  e'  devoluto  a  favore
          degli eredi del dipendente secondo le  norme  di  legge  in
          materia di successione. 
                La riscossione del rateo puo' essere delegata ad  uno
          degli aventi diritto mediante  scrittura  privata  a  firma
          autenticata, anche in via amministrativa. 
                Le norme contenute nel presente articolo si applicano
          anche nel caso  di  decesso  del  dipendente  statale  gia'
          cessato dal servizio. 
                L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo
          unico delle leggi sul Fondo di  previdenza,  approvato  con
          regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369,  e'  modificato  come
          segue: 
                  "Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed  al
          pagamento ai personali  iscritti  al  Fondo  di  previdenza
          dell'E.N.P.A.S. e ai  loro  superstiti  dell'indennita'  di
          buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda
          dell'interessato o dei superstiti. 
                  In caso di cessazione dal servizio  per  limiti  di
          eta',  gli  atti  occorrenti  ai  fini  della  liquidazione
          dell'indennita'  di  buonuscita  e  cioe'  il   foglio   di
          liquidazione corredato della copia autentica dello stato di
          servizio, debbono essere  predisposti  dall'Amministrazione
          competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un  mese
          prima    del    raggiungimento    del    limite    predetto
          all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere  il  mandato
          di pagamento in modo  da  rendere  possibile  la  effettiva
          corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data
          di cessazione dal servizio e comunque  non  oltre  quindici
          giorni dalla data medesima.  Non  occorre,  in  ogni  caso,
          alcuna altra comunicazione  da  parte  dell'amministrazione
          alla quale  compete  soltanto  la  tempestiva  segnalazione
          dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. 
                  Nei casi di cui al comma precedente, ai fini  della
          liquidazione  e  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          buonuscita,   non   occorre   che    sia    preventivamente
          perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. 
                  Nei casi di cessazione dal servizio  per  qualsiasi
          altra  causa,  l'amministrazione  competente  e'  tenuta  a
          provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti  di  cui  al
          comma precedente nel termine  massimo  di  quindici  giorni
          dalla  data  di  cessazione  dal  servizio,  in  modo   che
          l'E.N.P.A.S. possa  eseguire  la  effettiva  corresponsione
          della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile  e
          comunque non oltre trenta giorni dalla  data  di  ricezione
          della documentazione. 
                  Eventuali modifiche  relative  a  provvedimenti  di
          cessazione   dal   servizio   che   comportino   variazioni
          all'importo dell'indennita'  di  buonuscita  gia'  erogata,
          saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento  di
          supplementi dell'indennita' predetta ovvero  del  recupero,
          mediante trattenute sul trattamento  di  quiescenza,  delle
          somme non dovute. 
                  Non  si  fa  piu'  luogo  alla  corresponsione   di
          acconti. 
                  Sono abrogate  tutte  le  norme  incompatibili  con
          quelle contenute nel presente articolo".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 30  giugno  1972,  n.  423,
          recante:  «Semplificazione  e  snellimento   di   procedure
          relative ai trattamenti di attivita' e  di  quiescenza  dei
          dipendenti dello Stato, comprese le aziende  autonome»,  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212  del  16  agosto
          1972: 
                «Art. 4 (Trattamento economico  dell'ultimo  mese  di
          servizio). - In caso di decesso di  dipendente  statale  in
          attivita' di servizio e' corrisposta al coniuge  superstite
          non separato legalmente per sua colpa o,  in  mancanza,  ai
          figli, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1970,  n.  1079,
          l'intera mensilita'  del  trattamento  economico  spettante
          alla data di morte. 
                Nel caso previsto dal precedente comma la  decorrenza
          della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal  primo
          giorno del mese successivo a quello del decesso  del  dante
          causa.».