Art. 30 
 
                              Pendenze 
 
  1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari  deceduti
in servizio o collocati in congedo sono  estinti  con  le  competenze
dell'ultimo mese di  servizio.  Per  l'eventuale  parte  residua,  il
competente  Reparto  amministrativo   informa   i   pertinenti   enti
previdenziali e  assistenziali  per  la  conseguente  ritenuta  sulla
pensione definitiva e, nei  casi  previsti,  sulle  altre  indennita'
spettanti.