Art. 30
Pendenze
1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti
in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze
dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il
competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti
previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla
pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennita'
spettanti.