Art. 20
Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti
universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli
alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla
realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del
PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli
studenti universitari, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 5, ((commi 1 e 2)), primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357 ((per
ciascuno degli anni)) 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante
corrispondente riduzione ((delle proiezioni)) dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo
non e' necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la
previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo
livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo
possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai
sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia
necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a
potenziamento di quelle gia' esistenti, funzionali all'intervento, da
cedere al comune.».