Art. 21
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
efficientamento per il diritto allo studio universitario in
attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso
all'universita'» e in materia di lauree abilitanti in attuazione
della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate
professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonche' in
materia di attivita' di ricerca di base e industriale in attuazione
della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la mobilita'» della Missione 4 - Componente 2 del
PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del
diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione
dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'»
della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai
dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale,
esclusivamente per le finalita' di cui al presente articolo e solo se
indispensabili per le medesime finalita', in misura adeguata,
pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalita' e
secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al
comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del
trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonche' i relativi
tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalita'
perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al
trattamento di categorie particolari di dati ((personali)) di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' all'articolo 2-sexies del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo ((30 giugno 2003)), n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le liberta' fondamentali
degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e
limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai
fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71,
gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli
fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo
studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e
delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'universita' e del corso di studi
presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 71 del 2025 e' stata erogata allo studente;
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede
universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo
studio, con la specificazione della tipologia del servizio o
intervento concesso allo studente, dei dati identificativi
dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del
corso di studi in cui e' iscritto lo studente beneficiario e
dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui
al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i
contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30
dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con
esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10
dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da
ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a), della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in
vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
((4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica
nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di
ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi nonche' da
finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla
copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse
rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in
tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi
comprese le risorse rivenienti dal PNRR».
4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, e' abrogato.))
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in
giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in
possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e
le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in
giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le
universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma
1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere
prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla
preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame
di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai
fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di
determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di
ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore
della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria((,))
sono individuati gli standard formativi uniformi.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' e
di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e
convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini
forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola
nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e
dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al
concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera o-bis), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la
Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e
convenzioni con le universita' ((sedi di facolta' e di dipartimenti))
di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni
legali.»;
e) al comma 4, la parola: «ordinario» e' soppressa;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di
facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di
organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di
specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento
professionale, master, nonche' percorsi formativi per il
conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in
convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al
riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area
giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la
lettera d) e' abrogata.
((8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati
dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli
Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e
4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»
della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonche'
dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono
l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente
2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario
delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2031.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:
a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234.