Art. 21 
 
Disposizioni   urgenti   in   materia   di   semplificazione   e   di
  efficientamento  per  il  diritto  allo  studio  universitario   in
  attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse  di  studio  per  l'accesso
  all'universita'» e in materia di lauree  abilitanti  in  attuazione
  della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per  determinate
  professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR,  nonche'  in
  materia di attivita' di ricerca di base e industriale in attuazione
  della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S  per  promuovere  la
  semplificazione e la mobilita'» della Missione 4 - Componente 2 del
  PNRR 
  1. Al fine di semplificare le procedure connesse  alla  tutela  del
diritto   allo   studio   universitario,   anche   per   l'attuazione
dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'»
della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali  di
gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai
dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'universita' e
della  ricerca  in  archivi  informatizzati  di  rilievo   nazionale,
esclusivamente per le finalita' di cui al presente articolo e solo se
indispensabili  per  le  medesime  finalita',  in  misura   adeguata,
pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalita' e
secondo le garanzie e le misure individuate nel  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  disciplinati  gli  elementi  essenziali   del
trattamento dei dati personali e, in particolare: 
    a) le tipologie di dati personali trattati,  nonche'  i  relativi
tempi  di  conservazione  proporzionati   rispetto   alle   finalita'
perseguite; 
    b) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
fondamentali e  gli  interessi  degli  interessati  in  relazione  al
trattamento di categorie particolari di  dati  ((personali))  di  cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' all'articolo 2-sexies  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo ((30 giugno 2003)), n. 196; 
    c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le liberta' fondamentali
degli interessati. 
  3. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e
limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e  trattati  ai
fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71,
gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai  soli
fini del riconoscimento dei  benefici  in  materia  di  diritto  allo
studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e
delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati: 
    a) cognome; 
    b) nome; 
    c) data e luogo di nascita; 
    d) codice fiscale; 
    e) dati identificativi dell'universita'  e  del  corso  di  studi
presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 71 del 2025 e' stata erogata allo studente; 
    f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo n.  71  del  2025,  con  indicazione  della  sede
universitaria assegnata e di quella di immatricolazione; 
    g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente; 
    h) pregresso godimento dei benefici in materia  di  diritto  allo
studio,  con  la  specificazione  della  tipologia  del  servizio   o
intervento  concesso   allo   studente,   dei   dati   identificativi
dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del
corso di  studi  in  cui  e'  iscritto  lo  studente  beneficiario  e
dell'anno accademico di erogazione. 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  49,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di  cui
al comma 2 sono escluse le spese sostenute per  i  contratti  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per  i
contratti di cui  agli  articoli  22-bis  e  22-ter  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto  calcolo,  con
esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10
dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti  da
ricercatore a tempo determinato di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in
vigore del decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.». 
  ((4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 22, comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica
nel caso in cui le risorse  finanziarie  provengano  da  progetti  di
ricerca,   nazionali,   europei   o   internazionali,   ammessi    al
finanziamento  sulla   base   di   bandi   competitivi   nonche'   da
finanziamenti  esterni  finalizzati,  in  tutto  o  in  parte,   alla
copertura integrale di spese di personale, ivi  comprese  le  risorse
rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  b) all'articolo 22-ter,  comma  10,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' da finanziamenti esterni finalizzati,  in
tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi
comprese le risorse rivenienti dal PNRR». 
  4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, e' abrogato.)) 
  5. All'articolo 16 del decreto legislativo  17  novembre  1997,  n.
398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  al   primo   periodo,   le   parole:   «dei   laureati   in
giurisprudenza» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  laureati,  in
possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,»  e
le parole: «dell'impiego di  magistrato  ordinario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nelle magistrature»; 
      2)  al  secondo  periodo,   le   parole:   «dei   laureati   in
giurisprudenza» sono soppresse; 
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente: 
      «2-bis.  A  decorrere   dall'anno   accademico   2025/2026   le
universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui  al  comma
1,  possono  attivare  corsi   di   specializzazione,   a   carattere
prevalentemente pratico, della durata di un  anno,  finalizzati  alla
preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e  all'esame
di Stato per l'accesso alla professione forense,  comunque  utili  ai
fini di  quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma  1-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Al  fine  di
determinare e aggiornare periodicamente gli  obiettivi  formativi  di
ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Scuola  superiore
della magistratura, nel rispetto della  autonomia  universitaria((,))
sono individuati gli standard formativi uniformi.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le scuole di cui al  comma  1  sono  istituite,  secondo  i
criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di  facolta'  e
di dipartimenti di giurisprudenza, anche  sulla  base  di  accordi  e
convenzioni con  il  Consiglio  nazionale  forense,  con  gli  ordini
forensi, con  il  Consiglio  nazionale  del  notariato  e  la  Scuola
nazionale  del  notariato,   nonche'   di   accordi   e   convenzioni
interuniversitari,  estesi,  se  del  caso,  ad  altre   facolta'   e
dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per  l'organizzazione  dei  corsi  di  preparazione  al
concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera o-bis), del decreto legislativo 30 gennaio 2006,  n.  26,  la
Scuola  superiore  della  magistratura  puo'  stipulare   accordi   e
convenzioni con le universita' ((sedi di facolta' e di dipartimenti))
di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le  professioni
legali.»; 
    e) al comma 4, la parola: «ordinario» e' soppressa; 
    f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di
facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al  comma  3  di
organizzare,  oltre  ai  corsi  per  il  rilascio  del   diploma   di
specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di  aggiornamento
professionale,   master,   nonche'   percorsi   formativi   per    il
conseguimento  del  titolo  di   avvocato   specialista,   anche   in
convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»; 
    g) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi  4  e  5  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede  al
riordino  delle  ulteriori  scuole  di   specializzazione   di   area
giuridica. 
  8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.  264,  la
lettera d) e' abrogata. 
  ((8-bis. Al fine di finanziare  i  dottorati  di  ricerca  attivati
dalle istituzioni statali di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  anche  per  l'attuazione  e   il   consolidamento   degli
Investimenti 3.4 «Didattica e competenze  universitarie  avanzate»  e
4.1 «Estensione del  numero  di  dottorati  di  ricerca  e  dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»
della   Componente   1   della   Missione    4    del    PNRR nonche'
dell'Investimento  3.3  «Introduzione  di  dottorati  innovativi  che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle  imprese  e  promuovono
l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente
2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento  ordinario
delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2031. 
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede: 
  a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026  al
2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2026  al
2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234.